Dj Fabo: eutanasia, Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) e suicidio assistito, cosa sono e in cosa si differenziano

MeteoWeb

Eutanasia, Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) e suicidio assistito: sono tre termini notevolmente utilizzati in questi giorni che indicano procedure differenti, anche per i loro eventuali risvolti legali, ma che hanno lo stesso obiettivo finale, ovvero quello di assicurare il rispetto della volontà del soggetto in merito alle scelte sul fine vita. Si tratta, in tutti e tre i casi, di percorsi che in Italia per il momento non sono regolamentati, ma per i quali sono stati presentati disegni di legge all’esame del Parlamento. La morte del Dj Fabo attraverso il suicidio assistito ottenuto in Svizzera ha riacceso i riflettori sulla questione del fine-vita, ma questo “triste evento – afferma Carlo Alberto Defanti, primario emerito dell’Ospedale Niguarda di Milano, membro della Consulta di Bioetica e medico di Eluana Englaro – rischia di essere un ulteriore ostacolo sulla via del ddl sulle Dat o Biotestamento, all’esame della Camera, perché il pericolo è che si possano confondere situazioni diverse. Credo, infatti, che mentre il Paese e la magistratura si sono gia’ ‘pronunciati’ in favore delle Dat, il problema dell’eutanasia è ancora controverso e in questo momento reputo difficile che si possa legiferare in proposito”.

Quali sono le differenze? Le DAT, spiega, “sono dichiarazioni che il soggetto decide di fare quando è in grado di intendere, in vista di una futura situazione in cui si trovasse in condizioni gravissime e non fosse più in grado di disporre di sé. In pratica è l’espressione della volontà in merito alle terapie che una persona intende o non intende accettare nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte, incluse nutrizione e idratazione artificiali, per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti che costringano a trattamenti permanenti”. Il ddl sulle Dat è all’esame della Camera e dovrebbe approdare in Aula il 6 marzo. Cosa diversa e’ l’eutanasia: “Si definisce ‘attivà’ e si tratta della somministrazione di un’iniezione letale da parte del medico su richiesta del paziente”.

Una proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell’eutanasia, promossa dall’Associazione Coscioni, è incardinata nelle commissioni congiunte Affari sociali e Giustizia, ma il dibattito è fermo al 2016. La pdl prevede che la richiesta di eutanasia “sia motivata dal fatto che il paziente e’ affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi”. Nel caso del suicidio assistito, di cui si è avvalso Dj Fabo in Svizzera dove invece non e’ prevista l’eutanasia attiva, “il medico – afferma Defanti – non provoca direttamente la morte. In questa fattispecie, infatti, il paziente chiede al medico di prescrivere il mix di farmaci letali, di solito una bevanda. Il medico non agisce dunque direttamente ma collabora col malato, che ingerisce autonomamente il mix letale. Nel caso di malati di Sla o impossibilitati a bere, il paziente aziona con le labbra o altri movimenti un meccanismo che consente di iniettare nel sondino cui e’ collegato il mix di farmaci letale. Il gesto ‘decisivo’ e cioè quello del malato”. Quanto all’accanimento terapeutico, è così definito un atteggiamento di ostinazione nell’impartire trattamenti sanitari che risultano “sproporzionati” in relazione all’obiettivo terapeutico e alla condizione specifica del paziente.

Condividi