Vaccinazioni: cosa sono e quando farle, il FOCUS di Altroconsumo

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Che cosa sono le vaccinazioni, da quelle obbligatorie alle raccomandate e quando farle, fino a come richiedere indennizzi per eventuali effetti collaterali derivati dai vaccini. Altroconsumo, l’associazione per la tutela e difesa dei consumatori, in ‘Diritti in Salute’, spiega tutto ciò che è opportuno sapere per aderire a questo intervento fondamentale per la Salute pubblica. Obiettivo del progetto ‘Diritti in Salute’, nato dalla collaborazione tra Altroconsumo e Acu, associazione consumatori utenti, e finanziato dal ministero dello Sviluppo economico, è dare una risposta ai dubbi più comuni in materia sanitaria. Ecco, in sintesi, le principali informazioni utili ai cittadini, negli approfondimenti dedicati alle vaccinazioni:

COS’E’ LA VACCINAZIONE? E’ un fondamentale intervento di sanità pubblica che si prefigge di proteggere sia l’individuo sia la comunità da pericolose malattie infettive, i cui effetti diretti e complicanze siano causa rilevante di sofferenza, disabilità o morte. L’obiettivo, sottolinea Altroconsumo, è infatti quello di limitare la diffusione e progressivamente arrivare a eradicare l’infezione all’interno della comunità creando una diffusa copertura immunitaria, attraverso lo sviluppo di una difesa specifica contro le infezioni. Le vaccinazioni sono diventate un presidio preventivo fondamentale per la Salute pubblica, avendo permesso di ridurre in modo rilevante, se non del tutto, alcune tra le patologie infettive più gravi.

QUALI SONO LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE? Difterite per tutti i nuovi nati e successivi richiami; poliomielite per tutti i nuovi nati e successivi richiami; tetano per tutti i nuovi nati e successivi richiami; epatite virale ‘B’ per tutti i nuovi nati.

MENINGITE VACCINI OKQUALI SONO LE VACCINAZIONI RACCOMANDATE? Pertosse per tutti i nuovi nati e successivi richiami; Haemophilus influenzae b per tutti i nuovi nati; meningococco B per tutti i nuovi nati nel primo anno di vita; rotavirus per tutti i nuovi nati; pneumococco per tutti i nuovi nati; meningococco C per tutti i nuovi nati; varicella nel corso del secondo anno di vita e 2° dose a 5-6 anni; morbillo nel corso del secondo anno di vita e 2° dose a 5-6 anni; parotite nel corso del secondo anno di vita e 2° dose a 5-6 anni; rosolia nel corso del secondo anno di vita e 2° dose a 5-6 anni; vaccinazione anti-Hpv per le ragazze e i ragazzi nel corso del 12° anno di vita; meningococcica tetravalente Acwy135 nell’adolescente; pneumococco nei 65enni; anti-zoster nei 65enni; antinfluenzale per le persone oltre i 64 anni.

QUALI SONO GRATUITE? Tutte quelle contenute nel calendario vaccinale sono gratuite per le fasce di popolazione cui è destinata l’offerta, anche se le modalità di tale offerta possono variare da regione a regione.

LE VACCINAZIONI PER I VIAGGIATORI SONO A PAGAMENTO? Prima di partire è opportuno rivolgersi al centro vaccinale dell’Azienda sanitaria del territorio per valutare la necessità o meno di intraprendere un piano di vaccinazione o una profilassi. Alcune malattie infatti sono state eradicate in Italia ma sono ancora endemiche o epidemiche in alcuni Paesi. Queste vaccinazioni non rientrano nei Lea, quindi sono a pagamento e i prezzi possono variare nelle diverse aziende sanitarie.

Saechsisches Serumwerk Dresden - Influenza vaccineGLI INDENNIZZI PER DANNI DA VACCINO: nonostante la sicurezza dei vaccini sia valutata attentamente, non è mai possibile escludere del tutto effetti collaterali anche gravi legati alla loro somministrazione. Per questo motivo, la legge ha previsto che chiunque abbia riportato un danno di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie o di vaccinazioni non-obbligatorie effettuate per motivi di lavoro o per accedere ad uno stato estero, ha diritto a un indennizzo ai sensi della legge del 25 febbraio 1992, n. 210, così come lo hanno i soggetti danneggiati da trasfusioni e somministrazione di emoderivati. L’indennizzo è da richiedere direttamente all’Ast entro tre anni da quando si è venuti a conoscenza del danno. L’indennizzo consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, il cui ammontare è definito per legge. L’assegno è cumulabile con altri emolumenti, con l’indennità integrativa speciale e con l’assegno una tantum che va a coprire il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo, pari per ciascun anno, al 30% della somma dovuta. Insieme all’indennizzo c’è il riconoscimento dell’esenzione dal ticket per le prestazioni inerenti la diagnosi e cura delle patologie.

COSA E’ L’INDENNIZZO AGGIUNTIVO? I cittadini beneficiari dell’indennizzo della legge 210/92 possono presentare direttamente al ministero della Salute la domanda per un ulteriore indennizzo pari rispettivamente a sei, cinque o quattro volte la somma attribuita dalla legge 210/92 a seconda della categoria assegnata dalla competente Commissione medico-ospedaliera. Questo indennizzo è corrisposto per metà al soggetto danneggiato e per metà ai congiunti che prestano assistenza in maniera prevalente. A questo si aggiunge la corresponsione di un assegno una tantum pari al 50% dell’ulteriore indennizzo, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento del beneficio stesso. La domanda vien poi inserita in una graduatoria, in base ad un criterio cronologico di presentazione delle domande degli aventi titoli, accompagnato da parametri correttivi della gravità dell’affezione o difficoltà economica degli stessi e dei loro nuclei familiari. Il parametro della gravità dei danni è stabilito in base a quanto previsto dalla legge 210, mentre il parametro della difficoltà economica viene determinato in base all’indicatore economico Isee.

vaccino universaleCOSA E’ L’EQUA RIPARAZIONE? Rispetto ad eventuali contenziosi in materia di risarcimento del danno, il ministero della Salute ha avviato nel 2014 una procedura denominata ‘equa riparazione’ per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie (o ai loro eredi, in caso decesso) che abbiano presentato domanda di adesione alla ‘procedura transattiva’ entro il 19 gennaio 2010. Le procedure transattive sono accordi che il ministero della Salute ha avviato con quei soggetti che hanno intrapreso prima del 1° gennaio 2008 un’azione di risarcimento danni su cui nel frattempo non si è formato il giudicato. L’equa riparazione prevede la corresponsione di una somma di denaro in un’unica soluzione, subordinata però alla formale accettazione della medesima e alla contestuale formale rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa, compresa la procedura transattiva, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale.

QUANDO E COME RICHIEDERE L’INDENNIZZO? Il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla Legge 210/92, non preclude la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno. Il risarcimento del danno è una questione di natura giuridica, al contrario del riconoscimento dell’indennizzo. Qualora il danno sia derivato da un’intrinseca pericolosità o nocività del vaccino, il singolo cittadino può perseguire il risarcimento del danno in sede giudiziaria, dove verrà accertata se esiste una responsabilità colposa o dolosa dell’amministrazione. Se invece l’effetto lesivo si è verificato per negligenza o imperizia del medico o della struttura sanitaria ne risponderanno direttamente i professionisti sanitari coinvolti e la struttura in cui operano. Attenzione però, avverte Altroconsumo: il risarcimento del danno non è perseguibile se si vuole richiedere l’indennità aggiuntiva previsto dalla legge 229/2005. Questa legge, infatti, prevede che i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che già usufruiscono dei benefici di cui alla legge 210/1992 e che intendano accedere ai benefici previsti dalla suddetta legge, debbano rinunciare con atto formale alla prosecuzione di eventuali contenziosi giudiziali, in qualsiasi stato e grado del giudizio, compresa la fase esecutiva.

vaccino12CHI HA DIRITTO ALL’INDENNIZZO? Hanno diritto all’indennità prevista dalla legge 210/92 le persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di: vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695; persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica.

COME SI FA LA DOMANDA DI INDENNIZZO? I cittadini interessati ad ottenere l’indennizzo previsto dalla Legge 210/92 devono presentare domanda all’Azienda sanitaria di residenza. L’azienda ha il compito di svolgere l’istruttoria, controllare la documentazione necessaria, verificare il possesso dei requisiti e inviare il fascicolo alla commissione medico ospedaliera che in seguito convoca l’interessato, lo visita, valuta la documentazione e redige il giudizio sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell’integrità psico-fisica o la morte. Il verbale viene poi notificato ai diretti interessati, che hanno trenta giorni per presentare ricorso contro il giudizio della commissione, sul quale è competente il ministero della Salute. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, l’ufficio medico-legale decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al cittadino che ha fatto ricorso, entro trenta giorni. Se il giudizio della commissione medico ospedaliera è favorevole, è poi la regione a farsi carico della liquidazione dell’indennizzo e delle spettanti somme aggiuntive. Per quanto riguarda l’indennizzo aggiuntivo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie, gli aventi diritto possono presentare la domanda all’ufficio ministeriale preposto (Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure) che provvede ad istruirla ai fini della predisposizione della graduatoria. (AdnKronos)

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