Ambiente, ministro Galletti: il procedimento unico ambientale la grande novità del nuovo Via

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“Il procedimento unico ambientale è la grande novità di questo provvedimento”. Così il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti in audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera sulla riforma della Via. Galletti ha illustrato i contenuti più significativi dello schema di decreto legislativo. Tra questi, ha spiegato, “l’introduzione, per i progetti assoggettati a Via statale, della facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di Via ordinario, il rilascio di un provvedimento unico ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori ‘ambientali’ da prendere in considerazione ai fini della Via”. “Tengo ad evidenziare che l’articolo sopra descritto rappresenta uno dei cardini della riforma e configura un procedimento speciale ed innovativo”, ha aggiunto. Il testo introduce, poi, “una facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati, di richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare (c.d. ‘pre-screening’)”. Ancora. Prevista “la riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione Via per migliorare le prestazioni e la funzionalità effettiva di tale organismo e per assicurare l’integrale copertura dei relativi costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari versati dai proponenti. La proposta normativa prevede anche la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione – ha spiegato il ministro – che opererà a tempo pieno con personale esclusivamente pubblico e che contribuirà in modo decisivo all’accelerazione e all’efficientamento delle istruttorie (art. 6 dello schema)”; Lo schema di decreto, ha continuato Galletti, prevede “la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, abbinata alla puntuale scansione di tutte le fasi procedimentali e alla qualificazione di tutti i termini come ‘perentori’ ai sensi e per gli effetti della disciplina generale (art. 2, commi 9 ss, e art. 2-bis della Legge n. 241/1990) sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza”. Tra i punti segnalati dal ministro anche “l’introduzione di regole omogenee per il procedimento di Via su tutto il territorio nazionale, e la conseguente rimodulazione delle competenze normative delle Regioni”. Il ministro ha voluto portare all’attenzione della Commissione anche le questioni aperte in corso di approfondimento. “Tra i temi certamente meritevoli della più attenta considerazione, segnalo la questione della partecipazione del pubblico alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, rispetto alla quale è in ipotesi la reintroduzione di una fase formalizzata di partecipazione, con garanzia di tempi certi”, ha spiegato Galletti. “Sempre in tema di coinvolgimento del pubblico e, particolarmente, dei residenti nei territori potenzialmente interessati da un progetto sottoposto a procedura di Via, potrebbe ipotizzarsi un rafforzamento dello strumento dell’inchiesta pubblica – ha detto – Ancora, stiamo valutando l’opportunità di introdurre formalmente una fase di partecipazione del pubblico anche nell’ipotesi in cui si renda necessaria la modifica del provvedimento di Via a seguito dell’accertamento di impatti ambientali negativi imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli valutati nell’ambito del procedimento di Via”. “Anche per quanto attiene alla nomina e alla composizione della Commissione tecnica per la verifica dell’impatto ambientale Via e Vas – ha spiegato – stiamo valutando la possibilità di introdurre gli opportuni correttivi allo schema in esame per meglio definire il quadro delle competenze e dei profili professionali dei Commissari, nonché una disciplina più puntuale sulle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi, anche potenziale, dei membri della Commissione”.

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