Sicurezza: seggiolini anti-abbandono, ecco le caratteristiche dei dispositivi “salva bebè”

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Già qualche mese fa ci eravamo occupati di seguire l’iter di questa proposta che, con 261 voti favorevoli, nessun contrario e un’astensione, il 25 settembre il Senato ha approvato definitivamente.

Il provvedimento, che nasce su proposta di iniziativa parlamentare, si impegna a rendere obbligatorio l’utilizzo di seggiolini dotati di un apposito allarme attivo in caso di abbandono accidentale.
Si inserisce quindi nell’ambito dell’articolo 172 del Codice della strada riguardante la disciplina sull’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, stabilendo che coloro i quali trasportano “un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta” hanno “l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

La sanzione amministrativa prevista sarà uguale a quella comminata nei confronti di chi non usa il seggiolino e ammonterà a 81 euro con l’opzione della sospensione della patente da 15 giorni a due mesi in caso di recidiva nel biennio.

A partire dall’1 luglio 2019 sarà quindi obbligatorio munirsi di un seggiolino “salva bebè” o di un dispositivo che aggiorni i seggiolini classici. Il testo non è ancora definitivo, è stato infatti inviato alla Commissione Europea per una consultazione pubblica al termine della quale passerà all’esame del Consiglio di stato prima della pubblicazione della versione definitiva sulla Gazzetta Ufficiale.

Ciononostante non dovrebbe discostarsi molto dallo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stabilisce le caratteristiche tecniche dei dispositivi salva bebè.

Il dispositivo in questione potrà essere integrato dall’origine nel sistema di ritenuta per bambini (seggiolino), oppure potrà essere indipendente e installato successivamente su un seggiolino di vecchia produzione o, ancora, un accessorio dell’auto. Ogni dispositivo dovrà innanzitutto essere dotato di avvio automatico, per evitare che un genitore possa dimenticarsi di farlo. Ad attivazione avvenuta dovrà essere fornito un segnale di conferma per avere la certezza del funzionamento del dispositivo.

Il dispositivo dovrà poi essere in grado di attirare l’attenzione sia all’interno che all’esterno dell’abitacolo attraverso segnali visivi e acustici e comunicare con almeno tre smartphone differenti in caso di allarme. Inoltre, qualora avesse una batteria interna, “il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente”.

 

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