“Sono 79 le persone colpite dal coronavirus, situate in 5 Regioni: 54 di loro sono in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio e 1 in Piemonte. Ad ora sono 33 le persone ricoverate con sintomi, di cui 18 in terapia intensiva, 11 invece sono in isolamento domiciliare. Due i deceduti, mentre una persona e’ stata dimessa allo Spallanzani“. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli al termine del Consiglio dei Ministri. Nel conteggio totale dei 79 ci sono anche i 3 ricoverati a Roma dalla scorsa settimana.
Sono circa 50mila gli italiani che saranno interessati dalle misure varate dal governo per arginare la diffusione del Coronavirus. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del consiglio dei ministri. “I residenti del comune di Vo’ Euganeo sono circa 3.500, nei dieci comuni del Lodigiano stiamo parlando di un numero molto piu’ cospicuo, circa 47mila, i quali potranno peraltro circolare all’interno dei comuni“, ha spiegato. “Se si diffondessero iniziative come quelle della famiglia che si e’ allontanata – ha aggiunto – rischieremmo di non poter piu’ contenere il rischio epidemico. Per questo dobbiamo adottare misure restrittive per un paio di settimane, perche’ sono questi i tempi di incubazione e i tempi che ci permetteranno di contenere il focolaio“, ha concluso. Sono undici i comuni del lodigiano e del Veneto interessati dall’emergenza Coronavirus e dai relativi provvedimenti delle autorita’ per impedire la diffusione del virus. Ecco l’elenco completo:
- Vo’ Euganeo
- Codogno
- Castiglione d’Adda
- Casalpusterlengo
- Fombio
- Maleo
- Somaglia
- Bertonico
- Terranova dei Passerini
- Castelgerundo
- San Fiorano
La violazione del provvedimento di entrata ed uscita dalle aree di focolaio del Coronavirus “sara’ passibile di sanzione penale, secondo l’articolo 650 del Codice penale. Sono misure di cautela a protezione della stessa comunita’ locale. Ci affidiamo con un patto di fiducia ai cittadini. Per un breve periodo, un paio di settimane, qualche restrizione non impedira’ la vita delle persone che ne troveranno anzi giovamento” ha aggiunto Conte al termine della riunione del Consiglio dei ministri nella sede della Protezione civile.
“Ovviamente disporremo dei presidi e dei controlli” perche ci sia il rispetto delle misure di contenimento previste sui territori, “e quindi abbiamo gia’ dato mandato alle forze dell’ordine perche’ provvedano e se e’ necessario ci saranno le forze armate, ma confideremo molto sulla collaborazione dei cittadini” ha aggiunto Conte in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri. “Sono sicuro – ha sottolineato – che ci sara’ una forma di intensa collaborazione con la comunita’ locale. Comunque predisporremo misure perche le iniziative prese abbiano piena attuazione“.
Possibile sospensione delle procedure concorsuali e delle attivita’ degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita’. Previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali possa essere condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Sono queste le misure disposte dalla Funzione pubblica con il dl sul Coronavirus, riferite alle aree in cui risulta positiva almeno una persona per cui non si conosce la fonte di trasmissione o in cui vi e’ un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area gia’ interessata dal contagio.
Sospesi tutti gli eventi sportivi di Lombardia e Veneto: rinviate tre partite di serie A
Il governo ha stabilito la sospensione di tutte le manifestazioni sportive per la giornata di domani in Lombardia e Veneto a causa dell’emergenza Coronavirus. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del consiglio dei ministri. Tra gli eventi sportivi da sospendere in Lombardia e Veneto, per l’emergenza Coronavirus, figurano tre partite di serie A che saranno rinviate. Domani, quindi, non si giocheranno Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari.
Coronavirus: tutte le misure varate dal Consiglio dei Ministri
“Allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all’evolversi della situazione epidemiologica”. E’ quanto si legge nel decreto varato dal Consiglio dei ministri e contenente le misure che potranno essere adottate per fare fronte all’emergenza CORONAVIRUS. Ecco quanto previsto dal provvedimento:
DIVIETO DI ALLONTANAMENTO O DI ACCESSO DAI COMUNI COLPITI a) divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area. b) divieto di accesso al Comune o all’area interessata.
STOP A EVENTI SPORTIVI, CULTURALI E RELIGIOSI c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”.
Tra le altre misure contenute nel provvedimento:
STOP A FREQUENZA SCUOLE, MUSEI” – d) Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza. e) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi.
SOSPENSIONE DELLE GITE SCOLASTICHE E DELLE ATTIVITA’ UFFICI PUBBLICI f) Sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero. g) Sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA – h) Applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa”. “i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
POSSIBILE CHIUSURA ATTIVITA’ COMMERCIALI – j) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità; k) Previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale”.
Tra le altre misure:
LIMITAZIONI A SERVIZI TRASPORTO AEREO, MARITTIMO E FERROVIARIO – l) “limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3.
SOSPENSIONE ATTIVITA’ LAVORATIVE – m) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità à a distanza. n) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3.
POSSIBILE ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE CONTENIMENTO – Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1. Le misure sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Salute, sentito il ministro dell’Interno, il ministro della Difesa, il ministro dell’Economia e delle Finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché il presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino una sola regione, ovvero il presidente della Conferenza dei presidente delle regioni, nel caso in cui riguardino più regioni.