Come districarsi nei meandri delle nuove norme del decreto anti Coronavirus? A questa domanda, con una guida pratica, risponde l’avvocato penalista Piergiorgio Assumma, insieme al giudice Valerio de Gioia, spiegando i rischi che corre chi non si attiene al decreto della Presidenza del Consiglio del 25 marzo. Soprattutto in vista della festività di Pasqua e del Lunedì in Albis, è bene fare chiarezza sul decreto che prevede pesanti multe e sanzioni per chi non si attiene alle disposizioni. L’avvocato penalista Piergiorgio Assumma (docente inoltre presso l’Accademia della Guardia di Finanza) spiega quali sono i procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative per gli illeciti accertati su strada dalle forze dell’ordine. In pratica, quanto sarà l’esborso economico? Si evidenzia che, a partire dal 25 marzo 2020, con espresso richiamo nel Decreto, non è più contestabile il reato di cui all’art.650 codice penale.
Le disposizioni del Decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà
1) Violazione commessa senza uso del veicolo – Art. 4 comma 1. Il comportamento consiste nell’essersi spostato senza un giustificato motivo, ovverosia al di fuori dai casi previsti dal Decreto (necessità, urgenza, esigenze lavorative o motivi di salute). ESEMPIO: si viene trovati a passeggiare in luogo distante parecchi chilometri da casa propria e non si avevano motivi di: necessità, urgenza, esigenze lavorative o motivi di salute. E se la violazione è stata commessa da un minorenne? In questo caso ne risponderanno in via diretta i genitori, come se fossero loro i trasgressori, in quanto erano tenuti alla sorveglianza.Sanzione edittale da 400 a 3.000 euro, in caso di prima contestazione sarà applicato il minimo edittale, ovverosia 400 euro. Pagamento in forma ridotta entro 60 giorni, con riduzione del 30%, importo pari a 280 euro
2) Violazione commessa con utilizzo del veicolo – Art. 4 comma 1. Il comportamento consiste nell’essersi spostato, con un veicolo, senza un giustificato motivo ovvero al di fuori dai casi previsti dal Decreto (necessità, urgenza, esigenze lavorative o motivi di salute). ESEMPIO: Si decide di andare a fare una gita al mare in macchina. E se ci si trova trova a bordo di un treno, di un traghetto o di un aereo? In questo caso sarà applicabile la sanzione base del punto precedente, in quanto per la definizione di veicolo si intendono i richiami normativi dell’art. 46 Codice della Strada Sanzione edittale da 533,33 a 4.000 euro, in caso di prima contestazione sarà applicato il minimo edittale, ovverosia 533,33 euro. Pagamento in forma ridotta entro 60 giorni, con riduzione del 30%, importo pari a 373,34 euro.
3) Violazione commessa senza utilizzo del veicolo. Reiterazione – Art.4 comma 5. Il comportamento consiste nell’essersi spostato e quindi nuovamente sorpreso, per una seconda volta, senza un giustificato motivo, ovvero al di fuori dai casi previsti dal Decreto (necessità, urgenza, esigenze lavorative o motivi di salute). Per reiterazione a livello normativo si intende una violazione ripetuta nell’arco di 5 anni. ESEMPIO: Per la seconda ci si trovava a passeggiare in luogo distante parecchi chilometri da casa senza motivi di: necessità, urgenza, esigenze lavorative o motivi di salute.Sanzione edittale da 800 euro. Pagamento in forma ridotta entro 60 giorni, con riduzione del 30%, importo pari a 560 euro.
4) Violazione commessa con utilizzo del veicolo. Reiterazione – Art. 4 comma 5. In questo caso il soggetto ha contravvenuto per la seconda volta, a bordo di un veicolo (ed è già stato sanzionato) alle misure urgenti per contrastare la diffusione del Covid 19. Il comportamento consiste nell’essersi spostato e quindi nuovamente sorpreso, per una seconda volta, a bordo di un veicolo senza un giustificato motivo ovvero al di fuori dai casi previsti dal Decreto (necessità, urgenza, esigenze lavorative o motivi di salute). Per reiterazione a livello normativo si intende una violazione ripetuta nell’arco di 5 anni. ESEMPIO: Per la seconda volta si decide di andare a fare una gita al mare in macchina. E se ci si trova a bordo di un treno, di un traghetto o di un aereo? In questo caso sarà applicabile la sanzione base del punto precedente, in quanto per la definizione di veicolo si intendono i richiami normativi dell’art. 46 Codice della Strada.Sanzione edittale da 1.066,64 euro. Pagamento in forma ridotta entro 60 giorni, con riduzione del 30%, importo pari a 746,65 euro.
ESERCIZI COMMERCIALI
Da ricordare che per gli esercizi commerciali o produttivi (non in codice Ateco) che violano le Disposizioni del Decreto, oltre alla multa da 400 a 3.000 euro, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione si raddoppia la sanzione amministrativa e la sanzione accessoria sarà portata fino al limite dei giorni, ovverosia 30).
FALSITÀ IDEOLOGICA E DIFFUSIONE COLPOSA DELL’EPIDEMIA
Resta salvo il reato di falsità ideologica in atto pubblico del privato (articolo 483 del codice penale), qualora venga dichiarato il falso sull’autocertificazione che occorre ancora compilare per giustificare gli spostamenti. Come anche precisato dal Giudice Valerio de Gioia, continuerà a poter essere contestato, sia il reato di “diffusione colposa dell’epidemia”, la cui pena è determinata dall’articolo 452 del Codice penale da un minimo di uno a un massimo di cinque anni di reclusione, sia come espressamente previsto dal Decreto in esame, il reato di cui all’art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie (TULS), che prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
Il panorama delle sanzioni, salvo diverse variazioni in peggio, dovrebbe rimanere invariato.Quello che però dovrebbe variare in alcuni casi, è un’interpretazione troppo stringente da parte delle forze dell’ordine. Per tutti, quei casi in cui uno spostamento, che preveda una distanza di percorrenza maggiore, sia dato da una necessità. Un esempio per tutti: il comportamento di chi, essendo ormai conclamata una crisi economica in atto, deve spostarsi di qualche centinaia di metri più in là per andare in un supermercato dove i prezzi sono più a misura del conto corrente disastrato da una situazione di blocco lavorativo. La certezza di applicare la legge non deve cedere il passo all’umana comprensione nei confronti di chi, rispetto a un operante di polizia, lo stipendio non ce l’ha più da un mese e forse farà fatica a scavallare la prossima mensilità. La legge, per quanto doverosamente applicabile, deve, comunque, restare giusta e umana.L’invito e il suggerimento sono di evitare durante le festività pasquali ogni comportamento in violazione delle prescrizioni, in materia di contenimento, al fine di non incorrere in sanzioni. Ad esempio: grigliate all’aperto, pic-nic, pranzi o cene sulle terrazze condominiali, assieme agli altri condomini, visite per pranzo/cena a uno o più parenti.