Ministro spiega dichiarazione di ‘stato di calamità’: “per aiutare gli agricoltori”

”E’ stato dichiarato lo stato di calamita’ a seguito delle piogge alluvionali che hanno colpito alcuni territori delle Regioni Veneto, Calabria e Sicilia, causando danni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all’attivita’ agricola nei mesi di ottobre 2010, febbraio e marzo 2011. In questo modo, gli agricoltori situati nei territori delimitati potranno far fronte ai danni subiti alle strutture aziendali, alla ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte, grazie agli aiuti recati dal Fondo di Solidarieta’ Nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102”. Cosi’ il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, ha commentato l’emanazione di tre decreti datati 5 dicembre 2011, gia’ inviati alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione, con i quali ha dichiarato lo stato di eccezionali avversita’ atmosferiche a carico di alcuni Comuni delle Province di Padova, Verona e Vicenza per la Regione Veneto, della Provincia di Reggio di Calabria per la Regione Calabria, ed infine della provincia di Messina per la Regione Sicilia. A seguito di tali provvedimenti, gli agricoltori dei territori calabresi inseriti nella dichiarazione contenuta nel decreto, potranno far fronte ai danni alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi nonche’ alla ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte mediante contributi in conto capitale recati dal Fondo di Solidarieta’ Nazionale previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102. Per accedere agli aiuti previsti, i produttori agricoli devono dimostrare di aver subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile. I Consorzi di bonifica o gli altri Enti interessati dei territori veneti, calabresi e siciliani, delimitati con i decreti soprarichiamati, che hanno in carico le infrastrutture danneggiate, potranno ripristinarle con oneri a carico Fondo di solidarieta’ nazionale. Le domande di intervento potranno essere presentate alle autorita’ regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.