La legge 225 del 1992 rappresento’ un punto di svolta per le politiche di protezione civile in Italia. La struttura venne riorganizzata profondamente ”come un sistema coordinato di competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunita’ scientifica, il volontariato e ogni altra istituzione anche privata. Il Sindaco e’ individuato autorita’ di protezione civile sia per la prevenzione che in emergenza. Tutto il sistema di protezione civile -rileva il Dipartimento della protezione civile in un approfondimento ospitato sul suo sito- si basa sul principio di sussidiarieta’. La prima risposta e’ garantita a livello locale, a partire dalla struttura comunale, l’istituzione piu’ vicina al cittadino”. ”Quando un evento non puo’ essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del comune, si mobilitano gli altri livelli attraverso un’azione integrata: la Provincia, la Prefettura, la Regione, lo Stato. Questo complesso sistema di competenze trova il suo punto di collegamento nelle funzioni di impulso e coordinamento affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvale del Dipartimento della Protezione Civile”. Il modello organizzativo, anticipato nella legge n. 225 del 1992, ”ha trovato piena realizzazione nel decreto legislativo n. 112 del 1998 – attuativo della legge Bassanini – che ha ridefinito le competenze delle amministrazioni centrali e periferiche in materia di protezione civile. Questo percorso si chiude con la riforma del Titolo V della Costituzione (Legge costituzionale n. 3 del 2001), che inserisce la protezione civile tra le materie a legislazione concorrente, e quindi, di competenza regionale”.
Protezione Civile: 20 anni fa la legge istitutiva del servizio nazionale
