
La predetta interdizione non si pone per il personale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di soccorso e di protezione civile, per il personale dell’Università di Catania – Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Sezione di Scienze della Terra – nonché nei confronti dei giornalisti, muniti di tesserino di iscrizione all’Ordine, per il solo tempo necessario ai servizi, purché assistiti da personale tecnico specializzato esperto dei luoghi.
I Sindaci dei Comuni interessati procederanno alla pubblicazione ed alla diffusione della presente ordinanza – con i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni – e vigileranno con l’ausilio dei Comandanti delle Polizie Municipali per la scrupolosa e puntuale osservanza della stessa.
I Sindaci, inoltre, avranno cura di dare, in maniera capillare, la massima diffusione del predetto divieto di accesso alle quote sommitali del vulcano (con cartelli in varie lingue dislocati sul territorio di competenza, pubblicazione sui siti comunali, informazioni alle strutture alberghiere, ecc. ecc.) sottolineando i rischi in caso di improvvise manifestazioni vulcaniche.
Il Direttore dell’Ente Parco dell’Etna disporrà l’installazione della cartellonistica, in diverse lingue, indicando il divieto di accesso.
I trasgressori saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p.
Il Questore di Catania è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
