Terremoto L’Aquila: “non è un processo alla scienza, ma con una giusta informazione si sarebbero salvate molte vite”

”Il presente processo non e’ volto alla verifica della fondatezza, della correttezza e della validita’ sul piano scientifico delle conoscenze in tema di terremoti. Non e’ sottoposta a giudizio ‘la scienza’ per non essere riuscita a prevedere il terremoto del 6 aprile 2009”. Lo afferma il giudice del tribunale dell’Aquila, Marco Billi, sulle voluminose motivazioni della sentenza di condanna dei sette membri della commissione Grandi rischi. ”Il compito degli imputati, quali membri della commissione medesima, non era certamente quello di prevedere (profetizzare) il terremoto e indicarne il mese, il giorno, l’ora e la magnitudo, ma era invece, piu’ realisticamente, quello di procedere, in conformita’ al dettato normativo, alla ‘previsione e prevenzione del rischio”’, prosegue il giudice su un tema, quello del ‘processo alla scienza’ e’ stato il piu’ discusso durante tutta la vicenda e ha generato polemiche tra le istituzioni e sui media in Italia e nel mondo.
”E’, dunque, pacifico – prosegue Billi – che i terremoti non si possano prevedere, in senso deterministico, perche’ le conoscenze scientifiche (ancora) non lo consentono; ed e’ altrettanto pacifico che i terremoti, quale fenomeno naturale, non possono essere evitati: il terremoto e’ un fenomeno naturale non prevedibile e non evitabile. Per gli stessi motivi nessuno e’ in grado di lanciare allarmi, scientificamente fondati, circa una imminente forte scossa”. ”Proprio sulla corretta analisi del rischio andava, di pari passo, calibrata una corretta informazione”, continua il giudice Billi. ”L’affermazione secondo cui il terremoto e’ un fenomeno naturale non prevedibile e non evitabile – spiega nelle motivazioni – costituisce, infatti, solo la premessa dei compiti normativamente imposti agli imputati poiche’, per quanto previsto dalla legge e per quanto richiesto dalla loro qualita’ e dalle funzioni della commissione da essi composta, il giudizio di prevedibilita’/evitabilita’, su cui si basa la responsabilita’ per colpa contestata nel capo di imputazione, non andava calibrato sul terremoto quale evento naturale, bensi’ sul rischio quale giudizio di valore”.

Il giudizio di prevedibilita’, “cosi’ formulato, calibrato sul rischio sismico quale giudizio di valore e non sul terremoto quale evento naturale, non avrebbe evitato il terremoto, ovviamente, ma avrebbe contribuito a diminuire il prezzo pagato in termini di perdite di vite e di lesioni all’integrita’ fisica; e questo grazie alle misure di prevenzione e alle cautele che a livello collettivo e a livello individuale la corretta analisi del rischio e la corretta informazione avrebbero suggerito”. Lo afferma il giudice del Tribunale dell’Aquila, Marco Billi, nella motivazione di condanna dei sette scienziati della Commissione grande rischi. “Anche il giudizio di evitabilita’ – ha aggiunto – che puo’ definirsi come diminuita esposizione alle conseguenze dannose per la salute collettiva e individuale, non va quindi posto in relazione al mancato allarme di una imminente forte scossa (cosa impossibile da poter realizzare), ma all’analisi errata e inidonea degli indicatori di rischio e a una carente informazione. Il giudizio di prevedibilita’/evitabilita’ si struttura, dunque, proprio per esplicita indicazione di legge, in termini di analisi del rischio: cio’ che si rimprovera agli imputati e’ appunto una valutazione in tal senso carente e inidonea. L’evitabilita’ del danno (intesa come diminuita esposizione alle conseguenze dannose per la salute collettiva e individuale) non va dunque intesa in relazione al mancato allarme (che ne’ gli imputati ne’ nessun altro avrebbe potuto dare poiche’ la scienza non dispone attualmente di conoscenze e strumenti per la previsione deterministica dei terremoti), ma in relazione alla inidonea valutazione del rischio e alla inidonea informazione”. Secondo il giudice “nel formulare il giudizio di responsabilita’ penale per colpa non deve farsi confusione tra l’impossibilita’ (scientifica) di prevedere il terremoto, quale fenomeno naturale, e l’impossibilita’ di prevederne il rischio: poiche’ se e’ vero, da un lato, che la scienza non e’ in grado di prevedere i terremoti, e’ altrettanto vero, dall’altro lato, che le conoscenze e i dati a disposizione degli imputati all’Aquila il 31 marzo 2009 permettevano certamente di poter formulare una fondata valutazione di prevedibilita’ del rischio. E se, dunque, il terremoto quale fenomeno naturale non e’ certo evitabile, e se le attuali conoscenze non consentono di lanciare fondati allarmi per forti scosse imminenti, la corretta valutazione di prevedibilita’ del rischio (che gli imputati non hanno compiuto) e la completa informazione in tal senso (che gli imputati non hanno fornito) avrebbero evitato o avrebbero contribuito ad evitare la morte e il ferimento delle persone indicate nel capo di imputazione o ne avrebbero comunque diminuito il numero”. “Gli imputati – evidenzia sempre Billi – non si trovavano all’Aquila in data 31 marzo 2009 a titolo personale e non erano stati interpellati (solo) a titolo di scienziati, esperti o studiosi. Essi parlavano (prima di tutto) quali componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e in tale qualita’ erano stati chiamati ad assolvere alle funzioni proprie dell’organo che componevano, ovvero funzioni consultive, propositive, informative per la previsione delle varie ipotesi di rischio a fini di prevenzione, ovvero al fine di evitare o ridurre al minimo la possibilita’ di danni conseguenti agli eventi calamitosi”. “Se gli imputati avessero espresso opinioni a titolo meramente personale o se avessero espresso opinioni quali scienziati, esperti o studiosi – si legge ancora nella sentenza – la loro rilevanza sarebbe stata limitata al mondo scientifico e accademico; avendo pero’ essi espresso giudizi quali componenti della Commissione Grandi Rischi, e’ evidente che il parametro della loro rilevanza deve essere rappresentato dai compiti e dalle funzioni assegnati dalla legge. Se gli imputati fossero stati chiamati a esprimersi in veste di scienziati, esperti o studiosi, gli strumenti per valutare il loro operato sarebbero stati quelli propri delle scienze fisiche e naturali e si sarebbe dovuto approfondire lo stato della ricerca scientifica sui precursori dei terremoti, sulle faglie, sulle onde sismiche, sulla distribuzione e sull’intensita’ dei terremoti, sugli algoritmi di previsione, ma lo sfondo non sarebbe certo stato l’aula di un Tribunale, bensi’ le aule universitarie. La legge – scrive sempre Billi – non esigeva una riposta in termini di certezza scientifica sulla previsione del terremoto, ma una valutazione del rischio in termini di completezza e adeguatezza. E, come detto, vi e’ una grande differenza tra la prevedibilita’ di un terremoto e la prevedibilita’ del rischio: il terremoto e’ un fenomeno naturale non prevedibile; il rischio e’ una situazione potenziale analizzabile”.