
Nel quadro dei controlli straordinari attivati dai carabinieri di Roma e provincia per il contrasto ai botti fuorilegge di Capodanno – che ha gia’ condotto al sequestro di 220kg di fuochi d’artificio proibiti – si rafforza l’appello delle Forze dell’ordine al senso di responsabilita’ dei cittadini. Di seguito, alcune semplici regole di comportamento da adottare per l’uso sicuro dei fuochi d’artificio, da divulgare soprattutto tra i piu’ giovani. – Se il gioco pirotecnico che state acquistando e’ privo di etichetta, e’ sempre da considerarsi proibito e, quindi, non di sicuro utilizzo. – I prodotti pirotecnici classificati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza in IV (artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti) e V categoria (giocattoli pirici), invece, possono essere venduti solamente nei depositi dei fuochi d’artificio o nelle armerie autorizzate ed acquistati con porto d’armi o nulla osta. – Al momento dell’accensione, mai avvicinare viso e occhi alla miccia. – Se non se ne puo’ fare a meno, i bambini non vanno mai lasciati soli a usare fuochi di artificio. – I fuochi di artificio vanno accesi all’aperto, lontano da case, automobili e dalla scatola degli altri fuochi per limitare il rischio di incendio e incidenti. – Fare attenzione alla direzione in cui si lanciano i fuochi: non ci siano delle persone, percio’ non vanno lanciati verso zone buie ne’ da balconi ne’ da finestre. – I fuochi non vanno mai accesi dentro nessun tipo di contenitore, soprattutto se in ferro. – Va sempre tenuto a portata di mano un estintore da usare in caso di incendio. Mai bagnarli con acqua e, in caso di ustione, e’ consigliabile raffreddare la zona colpita per limitare i danni alla pelle. – Quando si trovano fuochi d’artificio che funzionano male e percio’ non bruciano, non si deve mai cercare di riaccenderli. Non cercare di accendere i fuochi trovati per terra e non provare a recuperare la miscela esplosiva od esplodente dai fuochi non esplosi: non provare a costruire fuochi d’artificio artigianali. – E’ assolutamente vietato vendere ed acquistare in forma ambulante prodotti realizzati clandestinamente. Costituisce reato, che punisce sia il commerciante sia l’acquirente