Come cambia il codice deontologico dei Medici, ecco i 4 nuovi articoli

Sono quattro gli articoli, completamente nuovi, inseriti nel nuovo Codice di deontologia medica 2014, presentato ufficialmente questa mattina a Roma. Ciascuno corrispondente a una questione bioetica mai affrontata prima. L’attenzione etica dei medici si focalizza, quindi, oltre la medicina estetica, su quella potenziativa (art. 76), ovvero l’uso dellascienza medica non per curare una malattia ma per potenziare o migliorare prestazioni, funzioni o organi: insomma tutte le implicazioni legate ad un ormai non troppo futuribile ‘uomo bionico’. Si parla, poi, di medicina militare (art 77), con i suoi rischi di coinvolgimento per i professionisti, dal bioterrorismo alla tortura. E ancora tecnologie informatiche (art 78), con le possibilita’ di cura e assistenza a distanza e rapporti ‘mediati’ con il malato, infine,  l’organizzazione sanitaria (art 79), nella quale il medico vuole essere sempre piu’ coinvolto. Questi gli articoli nuovi:

Articolo 76 – Medicina potenziativa ed estetica – Il medico, quando gli siano richiesti interventi medici finalizzati al potenziamento delle fisiologiche capacita’ psico-fisiche dell’individuo, opera, sia nella fase di ricerca che nella pratica professionale, secondo i principi di precauzione, proporzionalita’ e rispetto dell’autodeterminazione della persona, acquisendo il consenso informato in forma scritta. Il medico, nell’esercizio di attivita’ diagnostico-terapeutiche con finalita’ estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e, nell’informazione preliminare al consenso scritto, non suscita ne’ alimenta aspettative illusorie, individua le possibile soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate. Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalita’ estetiche rivolti a minori o a incapaci si attengono all’ordinamento.

Art. 77 – Medicina militare – Il medico militare, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, ha una responsabilita’ che non muta in tutti gli interventi di forza armata sia in tempo di pace che di guerra. Il medico militare, al fine di garantire la salvaguardia psico-fisica del paziente in rapporto alle risorse materiali e umane a disposizione, assicura il livello piu’ elevato di umanizzazione delle cure praticando un triage rispettoso delle conoscenze scientifiche piu’ aggiornate, agendo secondo il principio di ‘massima efficacia’ per il maggior numero di individui. E’ dovere del medico militare segnalare alle superiori Autorita’ la necessita’ di fornire assistenza a tutti coloro che non partecipano direttamente alle ostilita’ (militari che abbiano deposto le armi, civili feriti o malati) e denunciare alle stesse i casi di torture, violenze, oltraggi e trattamenti crudeli e disumani tali da essere degradanti per la dignita’ della persona. In ogni occasione, il medico militare orientera’ le proprie scelte per rispondere al meglio al conseguimento degli obiettivi e degli intendimenti del proprio comandante militare, in accordo con i principi contenuti nel presente Codice, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle normative nazionali e internazionali nonche’ da eventuali regole di ingaggio che disciplinano l’operazione militare.

Art. 78 – Tecnologie informatiche – Il medico, nell’uso degli strumenti informatici, garantisce l’acquisizione del consenso, la tutela della riservatezza, la pertinenza dei dati raccolti e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle tecniche. Il medico, nell’uso di tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici, persegue l’appropriatezza clinica e adotta le proprie decisioni nel rispetto degli eventuali contributi multidisciplinari, garantendo la consapevole partecipazione della persona assistita. Il medico, nell’utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione a fini di prevenzione, diagnosi, cura o sorveglianza clinica, o tali da influire sulle prestazioni dell’uomo, si attiene ai criteri di proporzionalita’, appropriatezza, efficacia e sicurezza, nel rispetto dei diritti della persona e degli indirizzi applicativi allegati.

Art. 79 – Innovazione e organizzazione sanitaria – Il medico partecipa e collabora con l’organizzazione sanitaria al fine del continuo miglioramento della qualita’ dei servizi offerti agli individui e alla collettivita’, opponendosi a ogni condizionamento che lo distolga dai fini primari della medicina. Il medico garantisce indipendenza di giudizio e persegue l’appropriatezza clinica nell’organizzazione sanitaria.