“Detto trattamento costituisce a tutti gli effetti un medicinale imperfetto, tale dovendosi ritenere, fra gli altri, quello non preparato secondo le rigorose prescrizioni scientifiche o secondo i precetti della tecnica farmaceutica”
Il trattamento Stamina costituisce “medicinale tecnicamente imperfetto e somministrato in modo potenzialmente pericoloso per la salute pubblica”. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni con le quali spiega il perché, lo scorso 21 aprile, ha dichiarato inammissibile il ricorso del patron di Stamina, Davide Vannoni, confermando in questo modo che le cellule staminali agli Spedali Civili di Brescia non possono essere dissequestrate. Respinti anche i tredici ricorsi di altrettanti familiari di malati. In particolare, la Sesta sezione penale (sentenza 24243) ha sentito il dovere di rilevare che “risulta abbondantemente dagli accertamenti in fatto e dall’acquisizione dei numerosi pareri tecnici sia dei consulenti del pm sia di personalità scientifiche – pareri per nulla inficiati dalle affermazioni di efficacia – che il cosiddetto trattamento Stamina costituisca un medicinale tecnicamente imperfetto e somministrato in modo potenzialmente pericoloso per la salute pubblica, situazioni di per sè integranti la ricorrenza dei reati di pericolo presunto di cui agli art. 443 e 445 c.p. che fondano il ‘proprium’ del provvedimento di sequestro preventivo”.

