La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato invalido il quantitativo massimo annuo di quote gratuite di emissioni di gas a effetto serra stabilito dalla Commissione per il periodo dal 2013 al 2020. L’esecutivo europeo ha dieci mese di tempo per stabilire il nuovo quantitativo. Il caso si riferisce alla direttiva Ue, nell’ambito del protocollo di Kyoto e punta a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Gli Stati membri possono assegnare alle imprese che rilasciano i gas a effetto serra diritti di emissione. La Corte spiega che varie imprese che producono emissioni di gas a effetto serra hanno proposto ricorsi in Italia, nei Paesi Bassi e in Austria contro le autorita’ nazionali competenti ad assegnare le quote di emissioni di gas a effetto serra.
Il motivo è che molti contestano la validità delle decisioni nazionali di assegnazione per il periodo dal 2013 al 2020 e il quantitativo massimo annuo di quote determinato dalla Commissione in due decisioni nel 2011 e nel 2013. Oggi la Corte dichiara valida la decisione della Commissione del 2011, con la quqle veniva escluso che, ai fini della determinazione del quantitativo massimo annuo di quote, fossero prese in considerazione le emissioni degli impianti di produzione di elettricita’. Le emissioni degli impianti di produzione di elettricità non sono mai considerate. La Corte rileva che l’ambito di applicazione della direttiva è stato esteso per includere le emissioni derivanti dalla produzione di alluminio. La Commissione ha tenuto conto dei dati di taluni Stati membri che, contrariamente ad altri, le avevano comunicato le emissioni prodotte da nuove attivita’ svolte in impianti gia’ sottoposti al sistema di scambio di quote prima del 2013. ‘Sotto tale profilo, la decisione della Commissione e’ invalida‘. Il quantitativo massimo annuo di quote potrebbe essere superiore o inferiore a quello determinato dalla Commissione. La Corte ha deciso che che la sua sentenza produrra’ effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data della pronuncia, al fine di consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie.
