Comincia a muovere passi importanti il piano di interventi a favore delle popolazioni terremotate, in particolare il ripristino di immobili ad uso abitativo e produttivo che hanno riportato danni in seguito al Terremoto del 24 agosto e poi del 26 e 30 ottobre. Vasco Errani, il commissario straordinario per la ricostruzione nelle quattro regioni dell’Italia centrale coinvolte – Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo – ha infatti emanato l’ordinanza che apre la strada alla riparazione immediata di edifici e unità immobiliari. Si tratta di un’ordinanza in vigore da oggi e fissa i criteri in base ai quali vengono definiti i livelli di entità dei danni e, in conseguenza, l’accesso alle misure di riparazione a carico della res pubblica. Innanzitutto c’è stata la constatazione che gli eventi sismici del 24 agosto hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio-abitativo ed a parte del sistema produttivo dei comuni interessati, rendendo necessarie le conseguenti verifiche di agibilità compiute da personale tecnico, il quale ha operato sotto il coordinamento della Di.Coma.c del Dipartimento della Protezione civile (la direzione comando e controllo insediata a Rieti all’indomani del sisma) e ha compilato schede AeDES sull’agibilita’ degli edifici.
Inoltre, alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono danni più o meno diversificati e pertanto è stato necessario selezionare gli interventi di riparazione e recupero cominciando da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni che hanno subito danni consistenti, ma non gravi, e comunque riparabili rafforzando i locale e rendendoli agibili. Considerati poi gli ulteriori danni causati dai terremoti del 26 e 30 ottobre, è stata prevista l’effettuazione di procedure più veloci da disciplinare con apposite ordinanze di protezione civile, sulla base delle quali gli immobili con danni lievi avrebbero potuto essere dichiarati non utilizzabili. Inoltre è stato ritenuto di dover individuar l’immediata riparazione delle unità immobiliari destinate ad uso abitativo o produttivo per le quali c’era ordinanza di inagibilità temporanea, recuperabile con misure di pronto intervento a fronte di danni lievi attestati dalle verifiche tecniche. E poiché gli interventi agli edifici dichiarati temporaneamente inagibili, sono particolarmente urgenti, ecco stabilito che le disposizioni si applicano nei comuni inseriti in un primo elenco del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre e in quelli dell’elenco aggiuntivo (dopo i terremoti del 24 e 30 ottobre) approvato con l’ordinanza del commissario straordinario, limitatamente agli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva che risultano con danni lievi attestati dalle schede AeDES, ovvero che sono dichiarati non utilizzabili e che sono oggetto di ordinanza di inagibilita’ emessa dall’autorita’ competente.
Per questi immobili i soggetti legittimati possono avviare immediatamente gli interventi di riparazione secondo le modalità e le procedure stabilite con l’ordinanza. L’ordinanza stabilisce anche la classificazione degli edifici interessati. E dunque per “edificio” si intende “l’unita’ strutturale caratterizzata da continuita’ da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse; fabbricati costruiti con materiali diversi; fabbricati con solai posti a quota diversa; fabbricati aderenti solo in minima parte. Per “unita’ immobiliare” si intende ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, e’ di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio, ivi compresi i locali pertinenziali; per “attivita’ produttive” si intendono quelle definite in un regolamento della Commissione europea del 17 giugno 2014. Quanto ai danni, l’ordinanza ha un allegato che ne traccia la classificazione, per edifici in muratura o in cemento armato, definendo anche i casi di edifici a prevalente destinazione ad uffici, commercio, industria, artigianato, turismo, alberghi, aziende agrituristiche. La comunicazione di danno puo’ essere presentata purche’ all’interno di un edificio sia presente almeno un’unita’ immobiliare destinata ad uso abitativo o ad attivita’ produttiva, oggetto di ordinanza di inagibilita’ temporanea o parziale ovvero di dichiarazione di non utilizzabilita’. Qualora per uno stesso edificio siano state emesse piu’ ordinanze di inagibilita’ relative a diverse unita’ immobiliari con esiti di classificazione tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l’effettivo danneggiamento dell’edificio nel suo complesso e richiede all’ufficio speciale per la ricostruzione la riclassificazione univoca dell’edificio stesso. Sulla base delle verifiche condotte, l’ufficio speciale per la ricostruzione trasmette al comune territorialmente competente la documentazione necessaria per l’eventuale adozione di una nuova ordinanza che attribuisca all’edificio un’unica classificazione. Nell’ordinanza di Errani sono poi indicate le norme relativamente alla presentazione della comunicazione di avvio dei lavori, con una serie di vincoli. Vincoli anche sull’avvio dei lavori, specie in fatto di rispetto delle norme in materia edilizia, sicurezza e sismica. C’e’ il limite di 30 giorni dall’inizio dei lavori per la presentazione di documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dell’attivita’ di ripristino dell’unita’ immobiliare ad uso abitativo o produttivo. Un articolo dell’ordinanza definisce anche i termini per la domanda di accesso al contributo. Inoltre e’ stabilito che i lavori debbano essere ultimati entro sei mesi dalla data di concessione del contributo, pena la decadenza del contributo stesso. E qualora si verifichi la sospensione dei lavori per “motivati provvedimenti” delle autorita’ competenti, “il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non e’ calcolato ai fini del termine per l’ultimazione degli stessi”. E sempre nel caso i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti, il vice commissario competente revoca il contributo concesso previa diffida ai soggetti beneficiari ad adempiere entro un termine comunque non superiore a trenta giorni. L’ordinanza di Errani parla anche degli edifici dichiarati di interesse culturale: per questi l’inizio dei lavori “e’ subordinato all’autorizzazione della Direzione generale per i beni culturali e paesaggistici”.