La relazione del servizio studi di Camera e Senato sul decreto Sostegni-ter, nell’Articolo 20, comma 1, parla di “Indennizzi per menomazioni permanenti derivanti da vaccinazioni contro il COVID-19“.
Nello specifico la norma estende la disciplina di riconoscimento di un
indennizzo per le lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il Covid-19 e “dalle quali sia derivata una menomazione permanente
dell’integrità psico-fisica (oppure il decesso), ai casi in cui l’evento riguardi soggetti non tenuti all’obbligo della vaccinazione“.
Nello specifico, a questo scopo sono stati stanziati 50 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni a decorrere dal 2023. Le vaccinazioni obbligatorie, si specifica, “rientrano tra i trattamenti sanitari per i
quali si applica, in caso di conseguenti lesioni o infermità, dalle quali derivi una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica (oppure il decesso), l’indennizzo di cui al citato articolo 2 della L. n. 210 del 1992 (legge il cui articolo 1 è ora oggetto di novella da parte del presente articolo 20, comma 1) e che alcune sentenze della Corte costituzionale hanno esteso tale tutela anche a vaccinazioni soltanto raccomandate (e quindi non obbligatorie); tuttavia, in base alla medesima giurisprudenza della Corte, gli indennizzi possono trovare applicazione per le vaccinazioni raccomandate solo in seguito ad una sentenza di illegittimità della Corte, relativa alla singola categoria di vaccinazione”.
L’indennizzo verrà calcolato con la somma (rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato): “della misura stabilita dalla tabella B allegata alla L. 29 aprile 1976, n. 177, in materia di trattamenti pensionistici di militari con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio; di un importo equivalente all’indennità integrativa speciale spettante agli impiegati civili dello Stato di livello più basso. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla citata L. n. 210 sia derivata la morte, l’avente diritto può optare fra un assegno una tantum, pari a circa 77.469 euro, e l’assegno summenzionato, il quale, solo nel caso suddetto di decesso, è reversibile5 qualora si opti per quest’ultimo, l’assegno è riconosciuto per quindici anni (mentre ha natura permanente per il soggetto menomato in vita)”.
