Appennino Ecosistema ha presentato stamattina al Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo formali osservazioni, integrative di quelle già presentate il 3 ottobre scorso, nell’ambito della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa ad un progetto di taglio delle imponenti faggete ad alto fusto del Comune di Cappadocia (50 ettari). Si tratta di vaste faggete, protette dalla Direttiva Habitat dell’Unione Europea come habitat prioritario (9210* Faggete degli Appennini con Taxus e Ilex), che caratterizza il 40% della superficie dell’estesissima ZSC/ZPS IT7110207 “Monti Simbruini”.
“Dopo le osservazioni di Appennino Ecosistema, che contestavano, tra l’altro, la palese falsità dello Studio di V.Inc.A. (che negava la presenza stessa dell’habitat di faggeta tutelato come prioritario a livello di Unione Europea), i redattori del progetto di taglio e dello Studio di V.Inc.A. (la s.r.l. Progettazione e Gestione Agro-Forestale di Cervara di Roma) hanno risposto con controdeduzioni del 26 novembre scorso, in base alle quali si sarebbe trattato di un “mero refuso”. L’Associazione aveva rilevato anche la non conformità dello Studio alle relative Linee guida Nazionali e Regionali, non essendovi presenti quasi nessuno dei contenuti obbligatori in base a tali Linee guida. In particolare, nessuna nuova informazione o valutazione è stata fornita sullo stato di conservazione di tutti gli habitat e di tutte le specie presenti nel sito della Rete Natura 2000 interessato e le possibili incidenze su ognuno di questi e nessun chiarimento è stato fornito sull’assenza dallo Studio di carte della vegetazione, degli habitat e della distribuzione delle specie di interesse dell’UE (la cui redazione è obbligatoria in base alle predette Linee guida), in modo da valutare la reale incidenza delle attività punto per punto e la possibilità di un loro spostamento per eliminarne o ridurne l’incidenza sugli habitat”, si legge in una nota.
“Preso atto della correzione di quanto riportato nello Studio, in base al quale “nell’area dove si sviluppa il progetto non è presente alcun habitat prioritario” (pag. 31) e che “all’interno dell’area in oggetto e nella sua area d’influenza NON è presente l’habitat 9210*” (pag. 38), risulta ora confermato che l’intera superficie del progetto è chiaramente caratterizzata dall’habitat prioritario di interesse unionale 9210* (Faggete degli Appennini con Taxus e Ilex), che copre il 40% della superficie dell’intera ZSC/ZPS IT7110207 “Monti Simbruini”. Se si è trattato di un mero errore materiale, non si capisce però perché, in fase di valutazione delle incidenze, tale habitat non sia mai analizzato, salvo che in brevi tabelle riepilogative. Poiché nel caso di un intervento con incidenza anche minima e/o potenzialmente negativa (giudicata tale, anche se “bassa” nello Studio, nonostante i previsti interventi di mitigazione, nella tabella ivi riportata) sullo stato di conservazione di habitat o specie indicati a tutela “prioritaria” dalla Direttiva UE Habitat, la procedura autorizzativa prevista dalla legge è particolarmente aggravata, poiché per autorizzare la realizzazione del progetto possono essere addotte soltanto “considerazioni connesse alla salute dell’uomo ed alla sicurezza pubblica” o anche, ma in questo caso previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione Europea, “altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”, situazioni chiaramente al di fuori delle motivazioni del progetto in oggetto, il progetto in oggetto potrebbe essere consentito solo attivando la procedura aggravata di “autorizzazione in deroga” prevista nel Livello III della V.Inc.A., alla quale però si può far ricorso solo “in circostanze eccezionali””, si legge ancora.
“L’adozione, proposta nello Studio, di misure di mitigazione delle incidenze ambientali su habitat e specie di interesse UE contraddice l’affermazione, contenuta nello stesso Studio di V.Inc.A., secondo la quale “si tratta di un intervento selvicolturale atto al miglioramento delle condizioni strutturali e vegetative del soprassuolo boschivo”; se l’intervento determinasse davvero un miglioramento dell’habitat forestale, non sarebbe infatti necessario predisporre alcuna misura che ne mitigasse l’incidenza negativa sullo stesso. Infatti, ogni azione di utilizzazione boschiva (incluse quelle a fini selvicolturali) comporta inevitabilmente un’alterazione della composizione, della struttura e delle funzioni dell’ecosistema forestale, eliminando fisicamente alcune sue componenti ed alterandone profondamente altre, tra le quali la vegetazione erbacea ed arbustiva ed il prezioso biota edafico. Infine, l’adozione, tra le misure di mitigazione dell’incidenza sull’habitat 9210*, di “una fascia di rispetto dagli alberi di Taxus baccata di c.a. 15 m all’interno della quale non saranno martellate piante di faggio e altre specie, al fine di preservare il microhabitat necessario al tasso per la sua sopravvivenza” dimostra inequivocabilmente l’assenza della necessaria preparazione ecologica da parte del redattore dello Studio, in quanto l’habitat 9210* non viene considerato come un ecosistema complesso (con tutte le sue componenti strutturali e funzionali, incluse soprattutto le diverse specie presenti e tra loro connesse) ma solo come un mero insieme di alberi, in palese contrasto con quanto previsto dalla Direttiva UE Habitat e dalle relative Linee guida più volte citate.
Appennino Ecosistema invita quindi il Dirigente del Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo a non autorizzare questo progetto, a causa dell’irregolarità ed incompletezza della documentazione V.Inc.A.. Qualora il progetto di taglio fosse comunque illegittimamente autorizzato e realizzato, Appennino Ecosistema procederà a porre all’attenzione dell’Autorità giudiziaria le relative condotte di rilevanza penale, chiedendo di procedere a carico dell’impresa boschiveaper i reati previsti dagli artt. 733-bis (distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto), 727-bis (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 452-quinquies (delitti colposi contro l’ambiente) del Codice penale, per aver posto in essere condotte colpose dalle quali è derivato il pericolo di deterioramento o compromissione degli habitat e delle specie di interesse dell’Unione Europea presenti nelle aree oggetto del taglio boschivo. In tal caso, Appennino Ecosistema chiederà di procedere anche contro il Sindaco del Comune di Cappadocia e il rappresentante legale dell’Amministrazione della Regione Abruzzo per il reato previsto dall’art. 379 (favoreggiamento reale) del Codice penale, per aver autorizzato illegittimamente gli interventi di taglio boschivo, averne in tal modo favorito lo svolgimento in modo determinante ed aver quindi consentito l’esplicarsi delle relative condotte illecite”, conclude il comunicato.
