Divieto di svolgere attività lavorative all’aperto dalle 12.30 alle 16, dal 16 giugno al 15 settembre 2026, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave, limitatamente ai giorni e alle aree del Friuli Venezia Giulia in cui la mappa del rischio pubblicata sulla piattaforma Worklimate, riferita ai ‘lavoratori esposti al sole’ con ‘attività fisica intensa’ alle ore 12, segnali un livello di rischio ‘alto’. È l’ordinanza urgente firmata oggi dal Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, di concerto con l’assessore alla Salute e alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi.
“L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni regionali di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro – spiega in una nota Riccardi -, con particolare attenzione ai rischi connessi alle ondate di calore che negli ultimi anni hanno interessato anche il territorio del Friuli Venezia Giulia. La protezione dei lavoratori dal caldo è una priorità anche alla luce dei cambiamenti climatici con temperature estreme prolungate”.
I dettagli dell’ordinanza
L’ordinanza precisa che il divieto non riguarda le Pubbliche amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio e i relativi appaltatori quando si tratti di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, a condizione che vengano adottate adeguate misure organizzative e operative per ridurre il rischio di esposizione alle alte temperature.
Nel provvedimento viene inoltre raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, già recepite dalla Regione, in tutte le attività svolte all’aperto e negli ambienti chiusi non climatizzati influenzati dalle condizioni meteorologiche esterne. Per consentire una diversa organizzazione degli orari di lavoro, l’ordinanza autorizza, in deroga ai regolamenti comunali sulle attività rumorose temporanee, l’anticipo o il posticipo di un’ora delle lavorazioni nei cantieri edili e affini svolte esclusivamente all’aperto e con prolungata esposizione al sole, nei giorni in cui il rischio risulti elevato.
La disposizione non si applica nei Comuni a elevata vocazione turistica marittima e resta comunque fatta salva la possibilità per i Comuni di disciplinare diversamente la materia con proprie ordinanze. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza, conclude Riccardi, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 650 del Codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
