Il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole è costituzionalmente legittimo. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 184, depositata oggi 5 novembre 2026, pronunciandosi nuovamente sulle limitazioni introdotte dalla normativa nazionale per la realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia solare sui terreni classificati come agricoli dagli strumenti urbanistici. La decisione conferma la possibilità per il legislatore di limitare l’installazione dei pannelli fotovoltaici direttamente sul suolo agricolo, nell’ambito di un bilanciamento tra produzione di energia rinnovabile, tutela dell’ambiente e salvaguardia delle attività agricole. Il divieto, tuttavia, non riguarda indistintamente tutte le tecnologie solari: restano consentiti gli impianti agrivoltaici con moduli sollevati da terra, che permettono di proseguire le attività colturali e agropastorali, oltre alle specifiche eccezioni individuate dalla legge.
Fotovoltaico a terra nelle aree agricole: cosa ha deciso la Corte costituzionale
Con la sentenza numero 184, la Consulta ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le numerose questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR del Lazio, sezione terza, attraverso cinque distinti atti di promovimento, caratterizzati da contenuti parzialmente coincidenti. Al centro del giudizio figuravano l’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, numero 63, nel testo risultante dalla conversione, l’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, numero 199 e l’articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, numero 190. Il giudice amministrativo aveva sollevato dubbi di costituzionalità in riferimento agli articoli 3, 9, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, richiamando anche i principi della normativa europea in materia di promozione delle fonti rinnovabili e di governance dell’energia e del clima. In particolare, le questioni facevano riferimento alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento 2018/1999/UE, come modificati rispettivamente dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento 2021/1119/UE. La Corte ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio sulla base degli elementi effettivamente contenuti negli atti del TAR, per poi esaminare le censure alla luce della precedente sentenza numero 127 del 2026, pubblicata successivamente alla proposizione delle questioni.
Il divieto non riguarda tutti gli impianti solari: la distinzione tra fotovoltaico e agrivoltaico
Uno dei passaggi centrali della pronuncia riguarda l’effettiva portata del divieto previsto dalla legislazione nazionale. La Corte costituzionale ha chiarito che la normativa non impedisce in maniera generalizzata la produzione di energia solare nelle aree agricole, ma limita una specifica modalità di installazione. Il divieto riguarda infatti gli impianti fotovoltaici con moduli collocati direttamente a terra, mentre rimangono consentite le installazioni agrivoltaiche “con moduli non collocati a terra”, progettate per garantire la continuità delle attività agricole e agropastorali sui terreni interessati. La distinzione è determinante nella valutazione della legittimità costituzionale delle disposizioni contestate. L’obiettivo della disciplina è consentire lo sviluppo della produzione di energia da fonte solare attraverso soluzioni compatibili con la conservazione della funzione agricola del territorio. La Consulta ha inoltre ricordato che l’articolo 20 del decreto legislativo numero 199 del 2021 contiene specifiche eccezioni e deroghe, attraverso le quali il legislatore permette l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in alcune tipologie di aree espressamente individuate. Il quadro normativo, dunque, non introduce un’esclusione assoluta di qualsiasi impianto fotovoltaico sul territorio agricolo, ma stabilisce limitazioni differenziate in relazione alle caratteristiche delle installazioni e alle condizioni previste dalla legge.
Energie rinnovabili e obiettivi europei: perché le limitazioni sono state ritenute legittime
Un ulteriore aspetto esaminato dalla Corte riguarda il rapporto tra il divieto di fotovoltaico a terra e gli impegni europei per l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Le questioni sollevate dal TAR del Lazio richiamavano le disposizioni europee che disciplinano la transizione energetica e il perseguimento degli obiettivi climatici. La Consulta, tuttavia, non ha ravvisato elementi sufficienti per ritenere costituzionalmente illegittima la disciplina nazionale. In continuità con quanto già affermato nella sentenza numero 127 del 2026, i giudici costituzionali hanno evidenziato che non è stato dimostrato che le limitazioni introdotte compromettano il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili. Secondo la Corte, la regolamentazione dell’installazione degli impianti costituisce il risultato di scelte normative complesse, attraverso le quali il legislatore ha esercitato la propria discrezionalità nel contemperare esigenze differenti. Un bilanciamento che non è stato ritenuto affetto da manifesta irragionevolezza. La Consulta non ha accolto neppure la richiesta di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, formulata esclusivamente nelle memorie di una delle parti del giudizio principale. La richiesta, avanzata ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, mirava a ottenere un pronunciamento sull’ipotizzato contrasto tra l’articolo 5 del decreto-legge numero 63 del 2024 e la normativa europea relativa alla “strategia” di adattamento ai cambiamenti climatici.
Tutela dell’ambiente e agricoltura: il bilanciamento tra interessi costituzionali
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate anche le censure riferite agli articoli 3 e 9 della Costituzione, che riguardavano il bilanciamento degli interessi coinvolti nella disciplina degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole. La normativa è stata ritenuta espressione di una scelta legislativa non manifestamente irragionevole, orientata a rendere compatibili la salvaguardia delle attività agricole e la produzione di energia solare, senza sacrificare beni di primario rilievo costituzionale direttamente o indirettamente collegati alla tutela dell’ambiente. La pronuncia affronta anche la questione dei maggiori costi degli impianti agrivoltaici rispetto alle installazioni fotovoltaiche tradizionali con pannelli appoggiati al terreno. La Consulta riconosce che la realizzazione di sistemi agrivoltaici con moduli adeguatamente sollevati da terra può comportare una maggiore onerosità economica. Si tratta di un elemento che il legislatore può considerare per altre finalità, ma che non è sufficiente a modificare il bilanciamento costituzionale posto alla base delle limitazioni. La maggiore spesa necessaria per adottare tecnologie che consentano la prosecuzione delle attività agricole, pertanto, non determina di per sé l’illegittimità delle disposizioni contestate, alla luce dell’importanza attribuita agli interessi ambientali e agricoli coinvolti.
Terreni agricoli, conta la classificazione urbanistica e non l’utilizzo effettivo
Particolarmente rilevante è anche il chiarimento della Corte sul criterio utilizzato per individuare le aree soggette alle limitazioni. La disciplina fa riferimento ai terreni classificati come agricoli dai piani urbanistici, indipendentemente dalle modalità con cui vengono concretamente utilizzati. La Consulta ha escluso che questa impostazione sia costituzionalmente illegittima, sottolineando la necessità di adottare criteri giuridici oggettivi e stabili per stabilire l’applicazione delle disposizioni. Secondo i giudici, le esigenze di certezza del diritto impediscono di fondare una regolamentazione di questo tipo esclusivamente su circostanze fattuali mutevoli, come l’effettivo utilizzo agricolo di un terreno oppure il suo temporaneo stato di degrado. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione del divieto, non assume rilievo determinante il fatto che un terreno sia concretamente coltivato o utilizzato per attività agricole. L’elemento decisivo è la sua classificazione urbanistica e la conseguente possibilità astratta di impiegarlo per tali finalità. La distinzione assume particolare importanza per le aree agricole non coltivate o temporaneamente degradate, che non possono essere considerate estranee alla disciplina soltanto in ragione delle loro condizioni effettive. Con la sentenza numero 184 del 2026, la Corte costituzionale conferma così l’impostazione già espressa nella precedente pronuncia numero 127 dello stesso anno, riconoscendo la legittimità costituzionale di una disciplina che limita l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole, mantenendo la possibilità di realizzare impianti agrivoltaici compatibili con la prosecuzione delle attività agricole e le ulteriori installazioni consentite dalle deroghe legislative.
