Protezione Civile: “Troppa confusione su stato di emergenza e calamità”

Logo_protezione_civile_nazionale_200x200“Negli ultimi giorni, in riferimento ai numerosi eventi alluvionali che hanno interessato diverse zone del Paese, si e’ fatta parecchia confusione tra dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e riconoscimento dello stato di calamita’ naturale. Essi non sono affatto strumenti equivalenti o interscambiabili; cosi’, per evitare ulteriori incomprensioni anche tra rappresentanti delle istituzioni, crediamo sia utile ricordarne sinteticamente la differenza”. Lo precisa in una nota il Dipartimento della Protezione Civile. “Quanto attiene all’ambito del sistema di protezione civile e’ lo stato di emergenza, istituto previsto dall’art. 5 della legge 225 del 1992. Lo stato di emergenza – che puo’ avere una durata di 180 giorni prorogabili per altrettanti una sola volta – viene deliberato, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, dal Consiglio dei Ministri e prevede il potere di ordinanza posto in capo proprio al Capo del Dipartimento – prosegue la nota -. La delibera del Consiglio dei Ministri individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza: assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalita’ dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, interventi per ridurre il rischio residuo, ovviamente nel limite delle risorse messe a disposizione. E’ poi il Commissario nominato dal Capo del Dipartimento a dover provvedere a una ricognizione dei danni, pubblici e privati, ricognizione che viene poi portata all’attenzione del Consiglio dei Ministri che valuta se e quante ulteriori risorse stanziare proprio per il ristoro dei danni”. “Lo stato di calamita’, invece, e’ uno strumento legato esclusivamente al settore agricolo: il suo riconoscimento, infatti, avviene per mezzo di un decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, su proposta della Regione coinvolta – conclude la Protezione Civile -. E’ evidente, quindi, non solo che stato di emergenza nazionale e stato di calamita’ naturale sono due strumenti differenti, ma che non c’e’ alcun rapporto di dipendenza tra essi; in particolare, e’ utile sottolineare che non esiste alcuno stato di calamita’ sovraordinato rispetto allo stato di emergenza che possa garantire ai cittadini colpiti dalle calamita’ fondi o procedure piu’ rapide di quelle disciplinate dalla legge 225 del 1992”.