Maltempo: per le alluvioni dal 10 al 14 ottobre niente sanzioni ai sostituti di imposta

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fortepioggiaL’Agenzia delle Entrate potra’ decidere di non applicare sanzioni ai sostituti di imposta delle zone colpite dall’alluvione del 10-14 ottobre e che hanno versato in ritardo le ritenute. Lo annuncia il Mef ricordando che il decreto del 20 ottobre 2014, prevedeva la sospensione dei termini per Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli V.G. Nel decreto del Mef venivano pero’ escluse dalla sospensione le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. In caso di impossibilita’ dei sostituti ad effettuare i versamenti delle ritenute alla scadenza prevista per il mese di ottobre, a causa dei disagi procurati dal maltempo a stretto ridosso della medesima scadenza, – spiega il Mef – l’Agenzia delle Entrate valutera’ la possibilita’ di non applicare le sanzioni ai sostituti suddetti, in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Tale norma dispone la non punibilita’ delle violazioni tributarie se esse sono state commesse per forza maggiore.

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