Il Commissario di Roma Capitale ha firmato le ordinanze con cui si dispone, oltre al blocco dei veicoli più inquinanti, per il resto delle categorie la limitazione della circolazione a targhe alterne
Per le giornate di lunedì 21 dicembre e martedì 22 dicembre, in base alla Delibera di Giunta Capitolina n.242/2011, il Commissario di Roma Capitale, Francesco Paolo Tronca ha firmato le ordinanze con cui si dispone, oltre al blocco dei veicoli più inquinanti, per il resto delle categorie la limitazione della circolazione a targhe alterne.
Lunedì 21 dicembre: ferme le dispari
Fermo restando il blocco dei veicoli più inquinanti, non potranno circolare auto e moto con l’ultima cifra della targa dispari dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Potranno circolare, invece, le categorie di veicoli meno inquinanti: metano, gpl, ibride, Euro 6 e ciclomotori due ruote quattro tempi Euro 2 e motocicli quattro tempi Euro 3.
Ordinanza del Commissario Straordinario n. 39 del 18 dicembre 2015
Martedì 22 dicembre: ferme le pari
Fermo restando il blocco dei veicoli più inquinanti, non potranno circolare le auto e le moto con l’ultima cifra della targa pari dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Potranno circolare le categorie di veicoli meno inquinanti: metano, gpl, ibride, Euro 6 e ciclomotori due ruote quattro tempi Euro 2 e motocicli quattro tempi Euro 3.
Ordinanza del Commissario Straordinario n. 40 del 18 dicembre 2015
Si rammenta, infine, che a tutela della salute è permanente il divieto di circolazione degli autoveicoli che appartengono alle categorie Pre-Euro1 (cd Euro 0) a partire dal 15 dicembre, mentre per gli autoveicoli appartenenti alle categorie Euro1 benzina e diesel e Euro2 diesel è stato disposto il blocco dal 15 dicembre 2015 al 31 marzo 2016. Il divieto, in entrambi i casi, è in vigore dal lunedì al venerdì esclusi sabato, domenica e festivi infrasettimanali, salvo situazioni emergenziali come quella in atto.
E’ stato, inoltre, stabilito che sull’intero territorio comunale la temperatura per il riscaldamento di case e uffici non superi il valore massimo di 18 gradi (ad eccezione di ospedali, cliniche, scuole e assimilabili) e, in concomitanza con il provvedimento di divieto a “targhe alterne”, venga ridotto da 12 a 8 il numero di ore di funzionamento degli impianti termici.


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