Etichettatura degli alimenti: come leggerla e cosa deve contenere

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L’etichettatura rappresenta un importantissimo strumento di informazione per il consumatore che serve a capire la provenienza degli alimenti, delle materie prime, la composizione degli ingredienti, data di conservazione senza indurre il consumatore ad inganno o errore. Ad oggi sono diversi i provvedimenti legislativi apportati sull’etichettatura.

In Italia la norma base è il D.Lgs 109/1992, che definisce l’etichetta di un alimento come “l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo…“.

Necessario apportare all’etichetta determinate specificità, o meglio dette indicazioni obbligatorie:

  • Peso netto
  • Denominazione dell’alimento. Accanto alla denominazione deve essere indicato lo stato nel quale si trova l’alimento, il trattamento che ha subito, (esempio. ‘in polvere’, ‘liofilizzato’, ‘surgelato’, ‘affumicato’. Inoltre la denominazione degli allergeni, evidenziata con carattere diverso dagli altri ingredienti per stile, dimensioni o colore. Nel caso di oli vegetali o grassi vegetali ci sarà un apposito elenco che indicherà l’origine, ad esempio ‘olio di palma’, ‘olio di cocco’, ‘grassi idrogenati’.
  • Guida-etichettatura-alimentiIngredienti, elenco di tutte le sostanze impiegate alla produzione dell’alimento, in ordino di peso decrescente.
  • Nome e indirizzo del produttore, importante per la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto qualora ci siano problemi.
  • Durabilità del prodotto, data di scadenza e termine minimo di conservazione. La data di scadenza è preceduta dalla dicitura “da consumarsi entro il” e rappresenta il termine entro il quale il prodotto non deve essere consumato. Il termine minimo di conservazione è preceduto da “da consumarsi preferibilmente entro il” e indica che il prodotto, oltre quella data, può aver modificato le sue caratteristiche organolettiche come sapore e odore ma può essere consumato senza rischi.
  • Modalità di conservazione, importante per consentire una conservazione ottimale del prodotto dopo l’apertura della confezione.
  • Paese d’origine e provenienza, già obbligatoria per alcuni prodotti come carni bovine, frutta e verdura, miele, olio extra vergine di oliva, è estesa oggi anche a carni surgelate e fresche della specie suina, ovina e caprina e ovicola.
  • Titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume.
  • Sale invece di iodio.

Ovviamente anche le pubblicità devono rispettare le norme, ovvero non devono essere ingannevoli per il consumatore, non devono essere citate proprietà medicamentose di quel prodotto a meno che non siano disciplinate e autorizzate.

Sono state emanate specifiche norme sulla trascrizione di nutrienti e contenuto in energia (Kcal o KJ), con unità specifiche su 100 gr/100ml di prodotto, conformità però non obbligatorie. Obbligatorie invece sono: proteine, lipidi, carboidrati, valore energetico, grassi, grassi saturi, zuccheri, sale.

etichettaUna Regolamento UE, la 1169/2011  ha aggiornato la normativa inserendo gli alimenti che possono apportare allergie come: cereali, pesce e crostacei, arachidi, soia, latte, frutta secca, sedano, senape, sesamo e anidride solforosa.

L’etichetta può anche riportare altre indicazioni, come la data di produzione o il marchio di qualità (come DOP, IGP, STG): informazioni aggiuntive che il produttore può inserire a propria discrezione, come caratteristiche di pregio del proprio prodotto.

indicazioni protetteLe indicazioni complementari sono invece:

  • Prodotti con un quantitativo di caffeina superiore a 150 mg/L che non siano tè o caffè, riporteranno in etichetta, oltre alla dicitura “alto tenore di caffeina”, “non raccomandato ai bambini e donne in gravidanza o nel periodo dell’allattamento”.
  • Alimenti con aggiunta di fitosteroli e fitostanoli riporteranno la dicitura “addizionato di steroli vegetali” o “addizionato di stanoli vegetali”.
  • I dolciumi e bevande ai quali è addizionata liquirizia ad una concentrazione pari a 100 mg/kg o 10 mg/l riporteranno la dicitura “contiene liquirizia” subito dopo l’elenco degli ingredienti.
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