Gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o non più utilizzabili per le finalità previste, oltre ai rifiuti derivanti dal loro utilizzo, vanno restituiti al distributore autorizzato, che dovrà ritirarli gratuitamente e conservarli in un deposito preliminare: sarà poi cura del fabbricante e dell’importatore procedere al trasporto negli impianti di smaltimento, con oneri a loro carico. Lo stabilisce un regolamento del ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
“Un fuoco scaduto o non smaltito correttamente – osserva il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti – può essere un rischio grave per i cittadini, oltre che per l’ambiente. Con questo atto creiamo una filiera di responsabilità che vuole rispondere definitivamente alle molte incertezze fino ad oggi registrate in questo campo, nella cornice del quadro comunitario”.
Il testo attua il decreto 123 del 29 luglio scorso che disciplina, in armonizzazione con le legislazioni degli Stati europei, le modalità di raccolta, smaltimento e distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, tra cui quelli per le esigenze di soccorso. Il regolamento si applica alle categorie di fuochi d’artificio che presentano bassi rischi (usati negli edifici di abitazione e spazi confinati), quelli a rischio medio da impiegare in spazi aperti, cosi come i fuochi professionali utilizzabili solo da persone con conoscenze specialistiche.
Il provvedimento interviene anche sui pirotecnici teatrali ed altri articoli tra cui quelli per autoveicoli, come pretensionatori per cinture di sicurezza ed airbag, chiarendo inoltre la gestione dei pirotecnici per esigenze di soccorso utilizzati nel settore nautico, i cosiddetti “fuochi natanti”, all’atto della loro scadenza e della necessaria sostituzione. Il testo non riguarda invece i residui dei fuochi d’artificio nei nuclei domestici e nelle strade pubbliche e private, per cui si applica la disciplina sui rifiuti urbani.
Allo stesso tempo, non sono ricompresi nella nuova normativa i pirotecnici destinati a Forze Armate, Polizia e Vigili del Fuoco, gli esplosivi e le munizioni, gli articoli per l’industria aeronautica e spaziale, le capsule a percussione utilizzate per comporre alcune tipologie di giocattoli. In nove articoli il provvedimento definisce le fasi della gestione dell’articolo pirotecnico divenuto rifiuto fino al suo smaltimento.
Il deposito preliminare allestito dal distributore presso il punto vendita deve essere costruito senza ricadute per l’ambiente né danni al paesaggio e avere una serie di precise caratteristiche: non deve essere accessibile a terzi non autorizzati, deve essere pavimentato e coperto da pioggia e vento, deve consentire la separazione degli articoli pirotecnici ritirati rispetto ad altri rifiuti da pirotecnico, deve assicurare le precauzioni necessarie per evitare il deterioramento e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
Spetta al distributore raccogliere i dati in uno schedario numerato progressivo, con i riferimenti del consumatore che ha portato l’articolo e con l’indicazione della data di scadenza per quelli scaduti, che vanno conservati in contenitori separati. Ogni tre mesi, o in alternativa quando il quantitativo complessivo raggiunge i dieci chili, i rifiuti da pirotecnici sono prelevati per essere avviati a smaltimento.
In ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno. I rifiuti da pirotecnici sono smaltiti attraverso la termodistruzione in impianti autorizzati, cosi come previsto dal codice Ambientale, fatte salve modalità di distruzione stabilite dall’Autorità giudiziaria per finalità di pubblica incolumità e sicurezza. AdnKronos