“Il Piano di Lottizzazione Prato della Madonna a Rocca di Mezzo sta tornando in Consiglio Comunale per essere adottato. Si tratta di un’area all’interno del Parco Regionale Velino-Sirente, Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS), Vincolo di Conservazione Parziale A2 nei Piani Paesistici per il quale “i soli interventi ammessi sono finalizzati alla tutela conservativa …..”
Dal 1984 si sta tentando di realizzare una colata di cemento su un’area di gran pregio naturalistico, con vari espedienti e rivisitazioni di progetti bocciati. Le schede naturalistiche SIC e ZPS che descrivono le peculiarità ambientali inquadrano la totalità dell’area come a “rischio vulnerabilità dato l’aumento delle attività turistiche” e indica la zona come ricca di specie definite rare e da tutelare. Lo scopo di ZPS e Parco Regionale è la conservazione del patrimonio naturalistico che non può essere subordinato ad interessi di privati. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 30.08.2011, ha espresso parere negativo alla lottizzazione poiché trattasi di intervento edilizio di notevole consistenza, in un’area che dalla documentazione in atti appare inedificata, nonché interessata da regime vincolistico di tipo sostanzialmente conservativo. Lo stesso Parco Regionale segnala la non compatibilità dell’intervento proposto con le vigenti norme transitorie di salvaguardia e secondo il principio comunitario di precauzione atteso che non è possibile escludere effetti diretti e indiretti pregiudizievoli per l’integrità dei siti limitrofi in cui è presente la specie prioritaria Klasea lycopifolia. Ciò nonostante il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA) con giudizio 2391 del 17/04/2014 ha espresso parere favorevole con la prescrizione di escludere ogni tipo di attività, comprese quelle di cantiere, nella fascia di 5 metri dalle aree dove è individuata la presenza di Klasea lycopifolia.
Il parere della CCR-VIA lascia molte perplessità poiché non rispetta il principio comunitario di precauzione invocato del Parco e gli interventi di mitigazione presi in considerazione sono insufficienti, inutili e superficiali, sulla Klasea lycopifolia in particolare, in Italia presente solo nell’Altopiano delle Rocche e nella Piana di Campo Felice.
Il Comune di Rocca di Mezzo è dotato di un Piano di Fabbricazione (1971) antecedente all’istituzione del Parco (1989), manca di Piano Regolatore che dovrebbe considerare i vincoli del Parco e dei Piani Paesistici. Il Comune è inadempiente rispetto al recepimento obbligatorio della L. R. 18/83, art. 9, 86, 88 che fa obbligo di elaborare entro un anno il Piano Regolatore Generale. Inoltre è inadempiente rispetto all’obbligatorio recepimento del Piano Regionale Paesistico che andava fatto entro 90 giorni dalla sua approvazione del luglio 1991, pena l’entrata in vigore delle previsioni del PRP senza modifiche. Pertanto in forza di queste sostanziali omissioni diventano illegittime e sono in contrasto con lo stesso PRP tutte le previsioni insediative indebitamente recuperate dal vecchio e sovradimensionato Piano di Fabbricazione comunale. Oggi l’area interessata dalla lottizzazione è di 22.690 mq, con una volumetria di 9.071 mc: non se ne vede proprio la necessità considerando il gran numero di case vuote e disabitate in vendita su tutto l’altopiano, la carenza di acqua potabile ad agosto e a dicembre, l’impatto sulla depurazione delle acque.
La realizzazione della lottizzazione distruggerà specie protette o particolarmente protette, stravolgerà completamente le caratteristiche ambientali della zona ed inoltre provocherà un disturbo intenso e continuo in una vasta zona circostante, sia durante la fase dell’esecuzione dei lavori sia a causa dell’inevitabile conseguente intensa antropizzazione.
Con tali osservazioni le Associazioni ribadiscono, ancora una volta, il proprio forte dissenso circa il suddetto progetto e si augurano che Il Comune di Rocca di Mezzo non conceda un parere positivo in considerazione del valore paesaggistico dell’area come riconosciuto dal Consiglio di Stato, dal Parco Reginale e come richiesto anche dal Presidente Emerito Carlo Azeglio Ciampi e di cui si assumerebbe tutta la responsabilita anche alla luce degli articoli 727 bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733 bis del Codice Penale (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto).”
WWF Abruzzo
LIPU Abruzzo
MOUNTAIN WILDERNESS
SALVIAMO L’ORSO
ALTURA Abruzzo
PRO NATURA Abruzzo
Gruppo Naturalisti Rosciolo