“Veneti popolo di ubriaconi”, per la Cassazione non è diffamazione

La quinta sezione penale della Cassazione ha per questo confermato l’archiviazione, disposta dal gip di Verona, del procedimento penale che era stato aperto a carico del fotografo Oliviero Toscani. Toscani, nel corso della trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’, su Radio 24, nel febbraio 2015, aveva affermato che i veneti sono “un popolo di ubriaconi ed alcolizzati” e proseguito con frasi quali “poveretti, non e’ colpa loro se nascono in Veneto“, “i veneti sono un popolo di ubriaconi, alcolizzati atavici, i nonni, i padri, le madri“, “poveretti i veneti, non e’ colpa loro se uno nasce in quel posto, e’ un destino. Basta sentire l’accento veneto: e’ da ubriachi, da alcolizzati, da ombretta, da vino“. I querelanti, dopo l’archiviazione disposta dal gip, hanno presentato ricorso in Cassazione, che i supremi giudici hanno dichiarato infondato: “non integra il reato di diffamazione l’affermazione offensiva, caratterizzata da preconcetti e luoghi comuni, che non consenta l’individuazione specifica ovvero riferimenti inequivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza attribuibili ad un determinato individuo, giacche’ il soggetto passivo del reato deve essere individuabile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell’offesa, quale si desume anche dal contesto in cui e’ inserita. Tale criterio – e’ il principio di diritto enunciato dalla Corte – non e’ surrogabile con intuizioni o con soggettive congetture che possano insorgere in chi, per sua scienza diretta, puo’ essere consapevole, di fronte alla genericita’ di un’accusa denigratoria, di poter essere uno dei destinatari“. Nel caso in esame, Toscani, si legge ancora nella sentenza depositata oggi, “nel definire i ‘veneti…ubriaconi alcolizzati’, ha fatto affermazioni del tutto generiche, indubbiamente caratterizzate da preconcetti e luoghi comuni (con riferimento alle asserite caratteristiche di abitanti in una determinata zona del territorio nazionale) ma prive di specifica connessione con l’operato e la figura di soggetti determinati o determinabili”. “Le affermazioni di Toscani – scrivono i giudici di piazza Cavour – non sono riconducibili nel concetto di ‘odio razziale o etnico’ ne’ comunque possono considerarsi potenzialmente discriminatori nei confronti di una determinata categoria di soggetti appartenenti ad una determinata razza, nazionalita’ o religione”.