Modificare la legge 6 del 1989, che contiene i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, per “adeguare la normativa alle novità intervenute in materia di escursionismo e di sport legati alla montagna”. Individuando, nello specifico, nuove figure professionali, come quelle di maestro di arrampicata e di maestro di canyoning (torrentismo) e apportando modifiche alla disciplina della guida vulcanologica e a quella dell’accompagnatore di media montagna, figura sostituita con la nuova ‘guida escursionistica di montagna’. La commissione Cultura della Camera sta proseguendo un ciclo di audizioni su 3 proposte di legge, dai contenuti simili, che propongono di modificare la legge che disciplina la professione di guida alpina. Un tema quanto mai attuale, come, purtroppo, riporta la cronaca. Nei giorni scorsi, infatti, hanno perso la vita Roberto Iannilli e Luca D’Andrea, due sportivi giudicati esperti, mentre scalavano il Gran Sasso. I primi firmatari delle pdl sono Enrico Borghi (Pd), Gianni Melilla (Si/Sel) e Andrea Vallascas (M5s).
Lo scorso giugno è stato nominato un comitato ristretto che, al termine delle audizioni (finora sono state ascoltate numerose associazioni), sarà incaricato di predisporre un testo unico da sottoporre poi all’esame della commissione. In via generale, tutte le pdl prevedono la costituzione di elenchi speciali professionali (abilitanti) per svolgere le professioni di maestro di arrampicata, guida canyoning e accompagnatore di media montagna. Solo la proposta di Melilla, però, affida tale compito, in modo esplicito, alle Regioni. La tenuta degli elenchi speciali è affidata ai collegi regionali delle guide ALPINE, di cui gli iscritti negli stessi elenchi speciali fanno parte. Borghi e Vallascas propongono, poi, che la formazione delle figure professionali sia di competenza delle Regioni, che vi provvedono attraverso i rispettivi consigli regionali delle guide alpine.
DA MAESTRO ARRAMPICATA A GUIDA CANYONING – Tra le nuove figure professionali previste dai progetti di legge ci sono il maestro di arrampicata e la guida canyoning, attività entrambe che possono comunque essere svolte da una guida alpina, anche aspirante. Come ha sottolineato la relatrice del provvedimento, Tamara Blazina (Pd), si propone, anzitutto, la possibilità per le Regioni di prevedere la formazione e l’abilitazione di maestri di arrampicata, figure che accompagnano e istruiscono persone in arrampicata su roccia, o su strutture artificiali e naturali attrezzate ad hoc, escludendo le zone alpine e le aree innevate e glaciali. Tra le mansioni dei maestri di arrampicata è prevista la cura dell’attrezzatura e la manutenzione delle falesie ma solamente la pdl Melilla prevede che tale possibilità sia riservata a chi ha la qualifica di addetto ai lavori in fune. Saranno le Regioni, in ogni caso, a individuare le aree in cui consentire l’attività del maestro di arrampicata. Per quanto concerne l’altra nuova figura professionale, quella della guida canyoning, è previsto che essa accompagni e istruisca “le persone nella pratica del torrentismo su percorsi appositamente predisposti”. Anche in questo caso, ok alla potestà regionale in materia di formazione e abilitazione all’esercizio della professione.
DA GUIDA ESCURSIONISTICA MONTAGNA A GUIDA VULCANOLOGICA – Presenti anche modifiche a figure professionali che già sono disciplinate dalla legge: l’accompagnatore di media montagna e la guida vulcanologica. In primis, le pdl modificano la denominazione dell’attuale ‘accompagnatore di media montagna’ in ‘guida escursionistica di montagna’, confermando la possibilità, per le Regioni, di prevedere la formazione e l’abilitazione di tali figure. Da chiarire, come sottolineato dalla relatrice e dai tecnici di Montecitorio, la volontà del superamento della limitazione dell’esercizio della professione nel territorio della regione, presente, invece, nella normativa vigente (ma non in quella ‘nuova’) per gli accompagnatori di media montagna. Altra novità è quella che riguarda la facoltà regionale di svolgere l’attività anche su terreno montano innevato, su cui si possono usare le ciaspole ma non gli sci. Modifiche previste anche per le guide vulcanologiche (che possono anche svolgere l’attività di guida escursionistica di montagna), dove è stabilito che le regioni in cui sono presenti vulcani attivi “possono prevedere la formazione e l’abilitazione” delle guide. A loro, oltre che alle guide alpine e maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, “è riservata l’attività di accompagnare e istruire le persone in ascensioni o escursioni su vulcani attivi”, anche quando prevedano percorsi in zone rocciose o innevate. Ma c’è solo per l’Etna ok all’uso, da parte della guida, “delle tecniche e delle attrezzature alpinistiche e sci alpinistiche”.
ESTENSIONE PREVISIONI VIGENTI PER GUIDE ALPINE – Tutte le pdl, poi, prevedono che alle figure professionali di maestro di arrampicata, guida canyoning, guida escursionistica di montagna e guida vulcanologica si applichino una serie di previsioni già vigenti per le guide alpine: obblighi di aggiornamento professionale per il rinnovo dell’iscrizione all’albo e doveri nell’esercizio della professione. Stabilito anche che l’iscrizione negli elenchi speciali abbia efficacia per 3 anni, per cui c’è la possibilità di esercitare, parallelamente, impieghi pubblici o privati o altre attività di lavoro autonomo, come per le guide alpine.
LA GUIDA ALPINA NELLA LEGGE 6 DEL 1989 – La normativa attuale sulla guida alpina stabilisce i principi fondamentali in cui può muoversi la legislazione regionale, essendo la materia delle ‘professioni’ nell’elenco di quelle concorrenti tra Stato e Regioni. Per la legge è guida alpina “chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, attività di accompagnamento di persone in ascensioni su roccia e su ghiaccio, ovvero in ascensioni scialpinistiche, o in escursioni in montagna o escursioni sciistiche, ovvero attività di insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste, sia di discesa che di fondo”. Per esercitare bisogna essere abilitati, ossia iscritti nell’albo professionale delle guide alpine. Gli albi sono articolati per Regione e tenuti, sotto la vigilanza della Regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide alpine, e l’iscrizione abilita all’esercizio della professione in tutto il territorio nazionale. Professione che si articola in 2 gradi: aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo. Per l’iscrizione all’albo sono necessari, fra gli altri requisiti, la cittadinanza italiana o di altro Stato Ue, 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e 18 per gli aspiranti guida, l’idoneità psico-fisica, il diploma di scuola secondaria di primo grado e il possesso dell’abilitazione tecnica, che si consegue con la frequenza a corsi teorici-pratici ad hoc ed esami. Previste anche specializzazioni ad hoc, come per arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio o in speleologia.