No ai cosmetici testati sugli animali. Secondo una sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue, può essere vietata l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti cosmetici alcuni ingredienti dei quali sono stati oggetto di sperimentazioni animali al di fuori dall’Ue per consentire la commercializzazione di tali prodotti in Paesi terzi, se i dati risultanti dalle sperimentazioni sono utilizzati per dimostrare la sicurezza dei prodotti per immetterli sul mercato europeo.
La European Federation for Cosmetic Ingredients (Effci) è un’associazione di categoria che rappresenta i fabbricanti di ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici all’interno dell’Unione europea. Tre membri dell’associazione hanno effettuato sperimentazioni animali al di fuori dell’Unione, affinché certi prodotti cosmetici potessero essere venduti in Cina e in Giappone. L’Effci si è rivolta il giudice britannico per accertare se le tre società interessate potessero essere sanzionate penalmente, in caso di immissione sul mercato del Regno Unito di prodotti cosmetici contenenti ingredienti sottoposti a tali sperimentazioni animali.
Il regolamento sui prodotti cosmetici vieta la commercializzazione di prodotti i cui ingredienti siano stati oggetto di una sperimentazione animale. Secondo il regolamento, il prodotto cosmetico deve essere sicuro per la salute umana, e la sua sicurezza deve essere valutata sulla base di informazioni pertinenti ed essere oggetto di una relazione, inclusa nella documentazione informativa sul prodotto. Secondo l’Effci, quando le sperimentazioni animali sono state effettuate allo scopo di conformarsi alle normative di Paesi terzi, il regolamento non viene violato.
Investita della controversia, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), cioè l’Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (Sezione per questioni di diritto amministrativo), nel Regno Unito, si è rivolta alla Corte di Giustizia Ue. Nella sentenza, la Corte esamina se i termini “allo scopo di conformarsi alle disposizioni del regolamento” possano riferirsi a sperimentazioni animali quali quelle effettuate nella causa in questione.
Secondo la Corte, il regolamento punta a determinare le condizioni di accesso al mercato dell’Unione per i prodotti cosmetici e ad assicurare un livello elevato di protezione della salute umana, vegliando al contempo sul benessere degli animali, vietando le sperimentazioni animali. L’accesso al mercato dell’Unione è subordinato all’osservanza del divieto di ricorrere alla sperimentazione animale. Per la Corte, solo i risultati delle sperimentazioni animali invocati nella relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico possono essere considerati attinenti a sperimentazioni effettuate allo scopo di conformarsi alle disposizioni del regolamento. E’ quindi irrilevante la circostanza che le sperimentazioni animali siano state richieste per permettere la commercializzazione del prodotto in altri Paesi.
La Corte precisa poi che il diritto dell’Unione non opera alcuna distinzione in base al luogo in cui è stata effettuata la sperimentazione animale. Il regolamento cerca di promuovere un utilizzo di metodi alternativi che non comportino l’impiego di animali per garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici. La realizzazione di tale obiettivo, osserva la Corte di Giustizia, sarebbe “notevolmente compromessa” se fosse possibile eludere i divieti previsti dal diritto dell’Unione effettuando le sperimentazioni animali in altri Paesi. (AdnKronos)