Terremoto: probabile stop alle tasse degli sfollati fino al 30 settembre 2017

Una probabile proroga fino al 30 settembre 2017 della sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal terremoto nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. È una delle ipotesi allo studio del governo contenute in una bozza del maxi-decreto per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 – di cui Public Policy ha preso visione. Il decreto di sospensione del Mef pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 settembre prevedeva lo stop dei pagamenti fino al 20 settembre di quest’anno. La stessa bozza di decreto precisa che la ripresa della riscossione dei tributi avverrà “senza l’applicazione di sanzioni e interessi, mediante il pagamento di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della medesima sospensione – si legge ancora – sono effettuati entro il mese di ottobre 2017″.

Si prevede la stessa sospensione anche per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche “effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni colpiti dal sisma“, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, e di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50% del capitale sociale. Nella stessa bozza è previsto anche i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, “purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 28 febbraio 2017“, non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, “fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2017“. Per gli stessi fabbricati, inoltre, viene disposta la sospensione dell’Imu e della Tasifino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020“.