Allerta Meteo, la protezione civile siciliana: “Allarme rosso non significa in automatico scuole chiuse, deve decidere il sindaco anche in base ad altri elementi”

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“Dopo i recentissimi eventi meteo che hanno interessato il territorio della Sicilia – spiega in una nota la protezione civile regionale – si ritiene necessario, ancora una volta, chiarire quali sono le procedure che in tali occasioni possono portare alla sospensione delle attività didattiche nei Comuni colpiti, atteso che alla popolazione, ed in alcuni casi anche alla stampa locale, non sono sufficientemente chiari tali processi.

A seguito di emanazione di avvisi di protezione civile con ALLERTA ROSSA per rischio meteo idrogeologico e idraulico, si è osservato che la principale delle misure attuate è, pressoché in automatico, l’emissione di un’Ordinanza Sindacale di chiusura delle attività didattiche.

In merito si fa rilevare che: 1) gli Avvisi di protezione civile riguardano separatamene il rischio idrogeologico (effetti al suolo derivanti dalle forti precipitazioni es. frane e colate detritiche o di fango ecc.) e il rischio idraulico (effetti sui corsi d’acqua derivanti dalle forti precipitazioni es. esondazioni); 2) gli Avvisi di protezione civile non contengono notizie dirette in ordine a livelli di piovosità.

Premesso ciò si intende chiarire che non può sussistere un diretto rapporto tra l’emanazione dell’Avviso di protezione civile con ALLERTA ROSSA e la conseguente chiusura delle attività didattiche.

Infatti, ribadendo che comunque gli Avvisi hanno sempre valore di previsione e non di certezza di accadimento, si ritiene che la chiusura delle scuole debba essere determinata esclusivamente sulla base dell’esame del rischio esistente sul territorio e, pertanto, dovrà essere valutato se i plessi scolastici sono ubicati, o se la viabilità che dovranno percorrere i loro fruitori ricade, su aree a rischio idrogeologico o idraulico.

In tale situazione, allora, potrebbe ipotizzarsi la chiusura delle attività didattiche (ma anche di quelle lavorative e produttive) che altrimenti sarebbe assolutamente priva di necessità.

La valutazione, fondamentale per determinare la sospensione delle attività, è in capo alle amministrazioni locali e più precisamente ai Sindaci in qualità di Autorità locale di protezione civile come stabilito dalla Legge n°225/1992 modificata e integrata dalla Legge n°l00/2012, così come la manutenzione e il mantenimento dell’efficienza dei sistemi di smaltimento delle acque superficiali spesso causa di forti disagi.

Dette procedure devono essere contenute nei piani di protezione civile locali, obbligatori per legge.”

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