“Possiamo dare una mano?”, come diventare volontari per le calamità

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“Se aveste bisogno di personale anche non specializzato mi metto a disposizione”, “se volessi venire a dare una mano come volontario c’è qualcuno che coordina?” oppure “come possiamo dare una mano a questa povera gente?”.
Offerte di disponibilità ad intervenire, ma anche ringraziamenti di ogni tipo e da ogni parte d’Italia: “Dirvi grazie è il minimo” scrive un utente, “siete meravigliosi”. E c’è chi sottolinea: “Credo fortemente che gli italiani siano questi. Grande cuore, grande coraggio e abnegazione”.
E’ solo una parte minima dei tanti messaggi di sostegno arrivati sulla pagina Facebook del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) impegnato in questi giorni in difficilissimi interventi nelle zone colpite da terremoto e neve, non ultimo quello relativo alla valanga che ha investito l’Hotel Rigopiano.
Ma, come risposto già sul social network proprio dal Soccorso Alpino, “per la sicurezza di tutti è bene che ad intervenire sia il personale appositamente formato”, “grazie della disponibilità”. Come fare, dunque, per diventare personale specializzato? Vediamo requisiti e domande da presentare a Protezione Civile, Soccorso Alpino o al Corpo dei Vigili del Fuoco.

PROTEZIONE CIVILE – Per svolgere attività come volontario a supporto delle istituzioni che coordinano gli interventi, si legge sul sito, è necessario essere iscritti ad una delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile inserite negli elenchi territoriali (consultabili presso la Regione o la Provincia nella quale si intende svolgere) o nell’elenco centrale, consultabile anche on line sul portale. Una scelta che può essere fatta in base a vari elementi, tra cui:
• ambito territoriale (nazionale, regionale, comunale );
• ambito dimensionale:
a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati con interventi di singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;
• eventuale specializzazione operativa (sub, cinofili, anti-incendio boschivo);
• livello di partecipazione con le attività istituzionali;
• disponibilità richiesta;
• vicinanza della sede alla propria abitazione.

SOCCORSO ALPINO – L’ammissione al CNSAS è possibile per tutti i soci del Club Alpino Italiano di età tra i 18 e i 45 anni dopo il superamento delle prove di ammissione, necessarie per la verifica dei requisiti. La domanda va presentata al responsabile della stazione CNSAS competente per territorio, corredata da curriculum dell’attività alpinistica o speleologica degli ultimi due anni e certificato medico.
I requisiti per il Soccorso Alpino sono: capacità di movimento su tutti i terreni di montagna, arrampicata su roccia da capocorda (4°UIAA) e su ghiaccio (60°), sci su tutti i tipi di neve.
Quelli per il Soccorso Speleologico: conoscenza della tecnica di arrampicata e di movimento in grotta, capacità di attrezzamento e di progressione su corda e in meandro.

VIGILI DEL FUOCO – I cittadini che intendono arruolarsi nei quadri volontari del corpo devono inoltrare la domanda presso il Comando provinciale di residenza o presso quello della provincia limitrofa, nel caso si desideri essere impiegati presso quest’ultima provincia, con i seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana, uomo o donna, con età tra i 18 e i 45 anni;
• godere dei diritti politici e non essere stati dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica amministrazione;
• diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore);
• idoneità psicofisica e attitudinale (accertata dai competenti Comandi provinciali);
• requisiti di qualità morali e di condotta (art. 35 comma 6 Decreto legislativo 165/2001);
• di non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 8 D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76, ovvero:
a) personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
b) personale di Forze armate, forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all’ordine e alla sicurezza pubblica con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli Enti Locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;
c) amministratori di società e titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio. (AdnKronos)

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