Brexit, il Regno Unito si appresta a lasciare l’Ue: ecco cosa dice l’articolo 50 del Trattato di Lisbona

L’articolo 50 del Trattato di Lisbona prevede un meccanismo di recesso volontario e unilaterale di un paese dall’Unione Europea. “Ogni Stato membro – si legge – può decidere di recedere dall’Unione conformemente alle proprie norme costituzionali”. Tale intenzione deve essere comunicata dal paese in questione al Consiglio Europeo. Il Consiglio dovrà poi presentare i suoi orientamenti per la conclusione di un accordo volto a definire le modalità del recesso di tale paese. L’accordo volto a definire le modalità di recesso viene concluso a nome dell’Ue dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del parlamento europeo. I trattati cessano di essere applicabili al paese interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o due anni dopo la notifica del recesso. Il Consiglio può decidere di prolungare tale termine. Qualsiasi Stato uscito dall’Unione può chiedere di aderirvi nuovamente, presentando una nuova procedura di adesione.