Eluana Englaro: a otto anni dalla morte approda in Aula una proposta di legge sul testamento biologico

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento“. E’ questo il titolo della proposta di legge sul testamento biologico che domani approda alla Camera per la discussione. Un passaggio importante per un tema delicato. Una legge che potrebbe presto vedere la luce a quasi otto anni dalla morte di Eluana Englaro, il caso che divise il paese e che portò il Parlamento a tentare una sintesi per varare una legge che regolasse la materia, mai andata in porto. Ora però, i tempi sembrano maturi, anche alla luce degli ultimi avvenimenti riguardando Dj Fabo. Prima firmataria la deputata Pd Donata Lenzi, che si propone finalmente di regolamentare la questione del fine vita, in applicazione dell’articolo 32 della Costituzione che dispone, al secondo comma, che “nessuno puo’ essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo’ in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana“.

Un cittadino ha diritto di rifiutare le cure, in qualsiasi momento e qualsiasi siano le conseguenze, anche letali. Ma cosa succede se quel cittadino non e’ in grado di esprimere esplicitamente questa volonta’ perche’ in stato di incoscienza o perche’ paralizzato? Su questo dilemma si incentro’ il caso Englaro, risolto alla fine dall’intervento dei giudici che riconobbero, dopo anni di audizioni e di testimonianze, che Eluana inequivocabilmente quando era cosciente si era detta contraria a un trattamento sanitario che obbliga un paziente in un limbo senza fine, lo stesso in cui precipito’ lei stessa dopo l’incidente stradale che la ridusse in stato vegetativo. Secondo il padre, Beppino Englaro, Eluana avrebbe chiesto di essere lasciata andare.

Ecco in sintesi cosa prevede la proposta di legge, frutto di un lungo lavoro in commissione che ha introdotto come elemento di sintesi il principio, affermato nel preambolo, che “la presente legge tutela la vita e la salute dell’individuo“:

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (art.3). Chiunque sia maggiorenne e capace di intendere e di volere puo’, attraverso le Dat, “esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari”, e puo’ lasciare scritto preventivamente “il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”, nei quali la legge comprende anche nutrizione e idratazione artificiali (mentre gli oppositori di matrice cattolica sostengono che queste non siano terapie sanitarie). Prevista la nomina di un fiduciario che parli in vece del paziente e si relazioni con i medici. Se il fiduciario non ci fosse, le Dat “mantengono efficacia”, anche se si prevede la possibilita’ della nomina di un fiduciario d’ufficio. Il medico “e’ tenuto al rispetto delle Dat”, e puo’ modificarne le indicazioni solo “in accordo con il fiduciario”, nel caso nuove terapie non prevedibili al momento della Dat possano “assicurare possibilita’ di miglioramento delle condizioni di vita”.

CONSENSO INFORMATO (art.1). Norma il diritto del paziente a essere informato sui trattamenti sanitari cui viene sottoposto: “ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile” riguardo a diagnosi, prognosi, benefici e rischi delle terapie. Dopodiche’ il paziente “ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte (…) qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario”, comprese nutrizione e idratazione artificiali, e puo’ revocare in qualsiasi momento il consenso inizialmente concesso. Il medico non puo’ far altro che rispettare le volonta’ espresse dal paziente, e quindi ovviamente anche interrompendo le cure “e’ esente da responsabilita’ civile o penale”. Nella relazione medico-paziente sono coinvolti, se il paziente lo desidera, “anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente (un risconoscimento, quello delle unioni civili, introdotto durante i lavori in commissione, ndr) ovvero una persona di sua fiducia”.

-MINORI O INCAPACI (art.2). Si applicano gli stessi principi dell’articolo 1, ma a esprimere il consenso sono i genitori. Mentre per gli incapaci si esprime il tutore, che decide “sentendo l’interdetto ove possibile”. Se non fosse stata lasciata una Dat, e il rappresentante legale del paziente incapace rifiutasse le cure mentre il medico propendesse per proseguirle, la decisione finale “e’ rimessa al giudice tutelare”.

– PIANIFICAZIONE DELLE CURE (art.4). Fissa l’opportunita’ di una “pianificazione delle cure condivisa tra medico e paziente”, pianificazione a cui il medico dovra’ poi attenersi se il paziente perdesse la possibilita’ di esprimersi.

– MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DELLE DAT (art. 3, 5 e 6). Il testamento biologico si puo’ redarre per iscritto, ma anche attraverso videoregistrazione. Le Dat “devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata”. Le Dat gia’ depositate presso il comune di residenza o davanti un notaio avranno valore in base alla legge.