Gli avvocati difensori del sindaco di Farindola (Pescara) Ilario Lacchetta e del tecnico comunale Enrico Colangeli, indagati insieme ad altre quattro persone, per disastro colposo plurimo, lesioni plurime e omissione dolose di cautele contro infortuni sul lavoro, all’interno dell’inchiesta sul disastro dell’Hotel Rigopiano, hanno presentato ricorso alla Procura generale contro la decisione del procuratore di Pescara Gennaro Varone e del pm Andrea Papalia, che hanno respinto la loro istanza di trasferire l’inchiesta da Pescara a L’Aquila.
I legali Cristiana Valentini, Goffredo Tatozzi e Massimo Manieri, che assistono Lacchetta, Colangeli e il Comune di Farindola, contestano il perno delle motivazioni della Procura pescarese, secondo la quale “non essendo mai stati ipotizzati e non apparendo in alcun modo ipotizzabili i delitti di disastro valanghivo o di crollo di edificio nella forma dolosa, il delitto piu’ grave va individuato in quello, posto in essere nel circondario pescarese, di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”.
I tre legali hanno stilato una serie di motivazioni strettamente tecniche, sulla base delle quali “deve ritenersi che non risulti sostenibile, in diritto, l’ipotesi di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche ventilata dalla Procura di Pescara” e affermano che “risulta in realta’ impensabile non sottoporre ad apposita indagine l’ipotesi di disastro doloso, a carico di organi regionali, e cio’ tanto piu’ alla luce delle acquisizioni investigative maturate in epoca successiva al deposito della denuncia”. A giudizio degli avvocati di Lacchetta e Colangeli, infatti, sussiste una responsabilita’ dolosa da parte di chi, negli uffici aquilani della Regione, non ha redatto, nonostante una legge e una delibera di giunta lo imponessero, la Carta di localizzazione dei pericoli valanghivi.
“L’ipotesi delittuosa del disastro nasce da una constatazione assolutamente piana, fattibile da qualsivoglia esperto si voglia consultare in materia – rimarcano Valentini, Tatozzi e Manieri -. Non e’ pensabile prevenzione, cautela o vincolo urbanistico in area montuosa, in assenza della Carta di Localizzazione di Pericoli da Valanga, obbligatoria ex lege regionale 47/92, in Abruzzo come nelle altre sette regioni valanghive italiane”.