Quando c’è l’errore medico e si accerta il suo collegamento con il danno alla salute si può chiedere il risarcimento. Ma nella pratica il paziente cosa deve fare quando il medico ha sbagliato? A spiegarlo è Altroconsumo, l’associazione per la tutela e difesa dei consumatori, che in uno speciale elenca e descrive i passaggi concreti per chiedere il risarcimento in caso di errore medico, alla luce della legge sulla responsabilità sanitaria, approvata a marzo, e dei consigli degli esperti dell’Associazione.
Le cause per errore medico ancora in corso in Italia sono 300 mila, 4 anni è il tempo medio per aprire e chiudere una causa per errore medico e 1,4 milioni di euro è la cifra massima risarcita per decesso, spiega Altrconsumo. “L’aver dato un quadro normativo unitario è positivo” osserva l’Associazione, ma “non c’è ancora abbastanza chiarezza”, anche perché “mancano ancora i decreti attuativi che rendono al legge applicabile in ogni sua parte”. Da qui la scelta di fornire un quadro più chiaro dei passaggi concreti che il paziente può seguire per chiedere il risarcimento.
1) Approfondisci e recupera i documenti: Innanzitutto vai dal medico di base: ti indirizzerà verso le visite e gli esami specialistici più utili per capire se il tuo sospetto è quantomeno fondato. Poi richiedi la tua cartella clinica: la struttura in cui sei stato in cura deve dartela entro 7 giorni. Se servono integrazioni dovrà consegnartele entro 30 giorni.
2) Cerca un esperto. Un avvocato: sceglilo specializzato in ambito sanitario. Troverà un medico legale per fare innanzitutto una perizia, che valuterà il danno alla salute e se alla sua origine può esserci stato un errore. O un medico legale: se prima vuoi capire se serve andare dall’avvocato, chiedi una perizia. Cerca sui siti dei tribunali o con l’ordine dei medici un perito di un’altra provincia, per evitare conflitti di interesse.
3) Tenta un accordo. Una consulenza tecnica preventiva (Ctp): un professionista sanitario fa una valutazione medica e propone l’accordo dinanzi a un giudice. La sua perizia può valere come prova se si va a causa. Le parti sono obbligate a presentarsi. O una mediazione: è una procedura alternativa più informale, il mediatore propone l’accordo sulla base di eventuali perizie delle parti. Si può anche fare a meno di un avvocato, ma meglio evitare in questo caso.
4) Conciliazione: accordo tra paziente e ospedale-personale (da ottenere entro sei mesi, altrimenti si va in causa). O causa per risarcimento: se la causa è contro il personale o il medico ospedaliero sta al paziente provare (con una perizia) che c’è stato l’errore sanitario alla base del suo danno; se la causa è contro l’ospedale o il medico privato sta agli accusati dimostrare con le loro prove di non avere fatto alcun errore.
I legali dl progetto ‘Diritti in salute’ possono dare un primo parere e consigli su come muoversi. Obiettivo del progetto ‘Diritti in salute’, nato dalla collaborazione tra Altroconsumo e Acu, Associazione consumatori utenti, e finanziato dal ministero dello Sviluppo economico, è dare una risposta ai dubbi più comuni in materia sanitaria.
Per quanto riguarda le novità introdotte dalla legge, lo speciale di Altroconsumo chiarisce alcuni punti:
1) Più tutele per i medici: in generale si può chiamare in causa l’ospedale o il medico e, in seguito alla riforma, anche le assicurazioni. Dalla nuova legge però emerge l’intento di rendere più facile ottenere i risarcimenti da parte delle strutture sanitarie piuttosto che dei medici che ci lavorano. Per far valere i propri diritti con gli ospedali, infatti, il paziente ha più tempo (10 anni dal danno subito) e un onere della prova alleggerito: basta dimostrare di avere subito il danno con documenti ed eventuale perizia.
In caso di richiesta di risarcimento al medico di una struttura invece si hanno a disposizione 5 anni e la prova è totalmente a carico del paziente, che dovrà provare non solo il problema avuto alla salute ma anche il fatto che è stato causato dall’errore medico. Inoltre il professionista può essere giudicato colpevole di lesioni o omicidio colposo solo se il suo errore è dovuto a negligenza e imprudenza, cioè non per puro errore tecnico, ma non per imperizia, purché si sia attenuto a determinate linee guida.
2) Il nodo delle linee guida: la legge specifica che verranno elaborate da società scientifiche e altri enti, ancora da definire. Ma i dubbi restano. Deve restare chiaro che si tratta di uno strumento di orientamento per il medico e non di un manuale da applicare ad ogni costo pur di evitare condanne. C’è poi il rischio di avere linee guida di società scientifiche diverse sulla stessa branca o che ci siano interessi economici o di categoria nella loro definizione. E tutto, invece di chiarirsi, si complicherebbe, anche per quanto riguarda i risarcimenti nei processi civili in cui, allo stesso modo, il giudice deve verificare il rispetto delle linee guida.
3) Assicurazioni obbligatorie o no? Altre perplessità sorgono quando si parla di obbligo di assicurarsi per strutture e medici. Nel caso degli ospedali però si fa riferimento anche alla possibilità di ‘analoghe misure’, che fa pensare a forme di autoassicurazione che già oggi vengono scelte per evitare i costi elevati delle polizze: in sostanza è l’ospedale che paga i risarcimenti, con quel denaro pubblico che potrebbe essere usato per la qualità dei servizi. La situazione quindi dal punto di vista assicurativo non è destinata a cambiare molto.
4) Trasparenza e conciliazione ok. Si rafforza l’obbligo di cercare in modo efficiente un accordo tra le parti per evitare di intasare i tribunali per cause spesso lunghe e difficili per chi ha già subito un danno alla salute o la perdita di una persona cara. Prima era obbligatoria la mediazione, che ora invece resta un’alternativa alla consulenza tecnica preventiva: è meno snella e può costare di più della mediazione, ma prevede l’obbligo di presentarsi per le parti e la perizia fatta dal consulente può valere già come prova se si va in causa.
Il consiglio, comunque, è di rivolgersi sempre a professionisti specializzati, sia nel caso di mediatori che degli avvocati, evitando gli innumerevoli siti di studi che promettono risarcimenti sicuri. la legge stabilisce anche i tempi massimi per ricevere la documentazione necessaria dagli ospedali, li obbliga a pubblicare sui loro siti i dati sulle coperture assicurative e sui risarcimenti darti. E’ inoltre previsto un Osservatorio per monitorare i sinistri e prevenirli con la formazione del personale sanitario e un garante del diritto alla salute per ogni Regione, a cui rivolgersi per le disfunzioni del sistema sanitario. (AdnKronos)