Valle d’Aosta: decretato lo stato di pericolosità d’incendio

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L’Assessore all’Agricoltura e Ambiente, Elso Gerandin comunica che in data 14 settembre 2018 il Presidente della Regione Valle d’Aosta, Nicoletta Spelgatti, ha decretato lo stato di grave pericolosità d’incendio boschivo sulla base dell’andamento meteo-climatico dell’ultimo periodo. Secondo gli indici del sistema di calcolo del pericolo d’incendio, in tutte le zone centro-occidentali della regione sono state ampiamente superate le soglie previste dal Piano antincendi regionale, e anche nelle zone orientali la situazione risulta marcatamente siccitosa.

Per questo motivo, si spiega in una nota, “è stato decretato lo stato di grave pericolosità nelle zone boscate ed in quelle limitrofe ai boschi fino ad una distanza di 50 metri da questi, con decorrenza immediata e sino al verificarsi di consistenti precipitazioni su tutto il territorio regionale che riducano stabilmente il livello di pericolo. Della cessazione dello stato di pericolosità verranno informati gli organi competenti tramite apposita comunicazione.

Va precisato che tutto il territorio della Valle d’Aosta è sottoposto alla tutela del Decreto ed ai sensi dell’art.11 della L.r. 3 dicembre 1982, n.85 e delle successive modificazioni, all’interno dei boschi ed a una distanza inferiore a metri 50 da essi, è sempre vietato a chiunque accendere fuochi, abbruciare stoppie od altri residui vegetali, dar fuoco alle discariche di rifiuti ed usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille. E’ altresì vietato accendere fuochi in zone incolte o ricoperte da vegetazione residua secca confinanti con i boschi, ad una distanza inferiore a metri 50 da esse ed al loro interno.

In presenza di vento è fatto sempre tassativo divieto di accensione, anche se autorizzata a termini di legge.

In particolare, sino alla cessazione dello stato di eccezionale pericolosità, oltre a compiere gli atti sopra ricordati (previsti dall’art.11), è vietato all’interno delle zone boscate e ad una distanza inferiore a m 50 da esse, ovvero dagli incolti ad esse limitrofi:
a) far brillare mine senza la preventiva autorizzazione da parte della Stazione del Corpo Forestale della Valle d’Aosta giurisdizionalmente competente; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
b) usare motori sprovvisti di scarico di sicurezza, nonché fornelli o inceneritori che producano favilla o brace;
c) transitare con mezzi di trasporto dotati di motore a scoppio, su strade di carattere agricolo o forestale entro le zone boscate, fatta eccezione per coloro che abbiano diritto di accesso in quanto proprietari, usufruttuari o conduttori di fondo e loro familiari e ospiti, nella zona servita dalla strada, ovvero abbiano necessità di accedervi per ragioni di abitazione o dimora o lavoro o servizio;
d) eliminare col fuoco i residui vegetali delle scarpate stradali, ferroviarie e d’altro genere, fumare nei boschi o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

Inoltre, tutte le accensioni che non siano espressamente vietate per legge, dovranno essere preventivamente concordate con le competenti Stazioni del Corpo Forestale della Valle d’Aosta e dovranno essere tassativamente spente entro e non oltre le ore 11.00 antimeridiane.

Si raccomanda anche di astenersi dal gettare oggetti incandescenti dai finestrini degli automezzi, in special modo fiammiferi e/o mozziconi accesi.

Infine, si rammenta che l’importo delle sanzioni amministrative può raggiungere la somma di Euro 154,00= (eurocentocinquantaquattro/00), fatta salva l’applicazione delle norme penali qualora l’accensione del fuoco determini situazioni di pericolo e/o danni a persone o cose.”

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