L’aula del Senato ha approvato il dl clima con 136 sì, 93 no e 2 contrari. Il testo passa ora all’esame della Camera. L’articolo 1, modificato in sede referente, disciplina l’approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria, delineandone i contenuti e definendo l’obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da questo. Istituisce inoltre un tavolo permanente interministeriale per l’emergenza climatica, specificandone la composizione e le funzioni.
In particolare, il comma 1, modificato in sede referente, stabilisce innanzitutto che il programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria sia approvato in coordinamento con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il clima (Pniec) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico. Il programma sarà approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’approvazione del presente decreto-legge. Tale termine risulta dall’approvazione, in sede referente, di una proposta emendativa che estende da 60 a 90 giorni il termine previsto dal testo iniziale. Rispetto al testo iniziale, si prevede inoltre sia sentita la Conferenza permanente Stato – Regioni e Provincie autonome di Trento e di Bolzano.
L’articolo 2, modificato nel corso nell’esame in sede referente, istituisce un fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità”, per finanziare un “bonus mobilità” per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale (possibilità introdotta in sede referente) e di biciclette anche a pedalata assistita, nonché progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale. La finalità è la riduzione delle emissioni che alterano il clima. L’articolo 3, modificato in sede referente, autorizza la spesa di 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per il finanziamento di progetti sperimentali – presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell’aria – per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici o non inferiori ad “euro 6” immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019.
L’articolo 4 prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La definizione delle modalità per la progettazione degli interventi da parte delle città metropolitane e il riparto dei fondi sono demandati ad un decreto del ministro dell’Ambiente, tenendo conto, in particolare, dei criteri di selezione della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell’area, dei livelli di qualità dell’aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria. Ciascuna città metropolitana presenta le progettazioni degli interventi, includendo i programmi operativi di dettaglio e i relativi costi, al Ministero dell’ambiente, che approva almeno un progetto per ciascuna città metropolitana. È previsto inoltre che tra i criteri per l’affidamento della realizzazione delle opere di gestione del demanio fluviale e di contrasto al dissesto idrogeologico siano introdotti quelli relativi al rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.
L’articolo 5, modificato in sede referente, disciplina la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea. I commi da 1 a 5 dispongono in merito all’attività del Commissario unico in materia di discariche abusive prevedendo che lo stesso possa stipulare specifiche convenzioni con determinati enti e disciplinando il compenso economico del Commissario unico e del personale della struttura di supporto, la procedura di nomina del Commissario unico e la composizione della struttura di supporto. I commi 6 e 7 disciplinano la nomina del Commissario unico per gli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue e di due sub-commissari. L’articolo 6 reca disposizioni in materia di pubblicità dei dati ambientali mentre l’articolo 7 riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media struttura per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari sfusi o alla spina. Con l’approvazione dell’emendamento 7.10 la Commissione in sede referente propone di estendere il contributo agli esercenti di grande struttura. L’articolo 8 prevede il differimento dal 15 ottobre 2019 (corrispondente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) al 15 gennaio 2020 del termine: per il pagamento dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte, nel tempo, in seguito agli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016; per l’effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi in seguito ai medesimi eventi sismici.


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