I saldi invernali – che partono il 2 gennaio in Basilicata, Sicilia e in Valle d’Aosta e dal 4 gennaio in tutte le altre regioni – interessano oltre 15 milioni di famiglie e muovono in totale 5,1 miliardi di euro, con una spesa media a famiglia di 324 euro, ovvero 140 euro pro capite: solo le stime dell’Ufficio studi Confcommercio
Per Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, “il 2020 sarà un anno all’insegna della sostenibilità anche per la moda. Ci sembra, quindi, importante iniziarlo con ‘saldi sostenibili’ che permetteranno ai consumatori di fare acquisti consapevoli dal punto di vista non solo socio-economico, ma anche etico-ambientale. Comprare nei negozi di prossimità, quelli che animano le nostre vie, i nostri centri, le nostre città, significa infatti scegliere colori e tendenze dei prodotti di moda, toccare con mano la qualità, provare e trovare le taglie e le misure giuste, il tutto comodamente ‘sotto casa’, a prezzi molto competitivi e senza ansie di attese di un corriere o di dover ricorrere a fastidiose procedure di reso“.
“Senza contare che gran parte dei prodotti acquistati online arrivano a destinazione, in strade e città sempre più intasate ed inquinate, con pacchi ed imballaggi che dovranno essere smaltiti. Per questo abbiamo chiesto ed apprezzato l’introduzione della web digital tax per i colossi del web che vendono in Italia e ne auspichiamo una regolamentazione comune da parte della Ue, ma serve qualcosa in più a partire dall’attenzione al grido di allarme delle attività che lavorano sulle nostre strade mantenendole vive con più luce, decoro, sicurezza, relazioni. Comprare nei negozi è certamente più sostenibile dal punto di vista ambientale e decisamente molto più stimolante dal punto di vista relazionale“.
Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio ricorda alcuni principi di base.
- Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
- Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
- Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante.
- Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
- Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.