Per garantire la disponibilità di alimenti e sopperire alla mancanza di manodopera potranno collaborare nei campi anche i parenti lontani fino al sesto grado, in una situazione in cui molti sono senza lavoro, reddito e con difficoltà anche per la spesa: lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che il decreto Cura Italia prevede per l’emergenza Coronavirus che le attività prestate dai parenti e affini fino al sesto grado non costituiscono rapporto di lavoro né subordinato né autonomo, a condizione che la prestazione sia resa a titolo gratuito.
Potranno dunque collaborare alla raccolta dei prodotti agricoli anticipata dal caldo inverno – sottolinea la Coldiretti – anche nonni, genitori, figli, nipoti, suoceri, generi, nuore, fratelli, zii, cugini, figli di cugini, cugini dei genitori e figli dei cugini dei genitori, fratello/sorella del coniuge, zio del marito rispetto alla moglie e viceversa, cugino/a del marito rispetto alla moglie e viceversa.
Si tratta di una prassi molto diffusa in agricoltura nel passato quando anche lontani parenti – continua la Coldiretti – tornavano in fattorie, cascine e masserie di famiglia in occasione delle campagne di raccolta piu’ importanti, dalla vendemmia alla raccolta delle olive, per collaborare attivamente e ricevere magari in cambio frutta, verdura, olio o vino.
“Una partecipazione che negli ultimi anni era praticamente scomparsa anche per i vincoli burocratici ed amministrativi e che ora è stata resa urgente dalla stretta degli ingressi alle frontiere che ha fermato l’arrivo nelle campagne italiane di lavoratori dall’estero dai quali dipende un quarto dei raccolti nazionali”, afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “occorre un intervento a livello comunitario per creare corsie verdi alle frontiere interne dell’Unione Europea per la circolazione dei lavoratori agricoli al fine di garantire gli approvvigionamenti nella filiera alimentare”.
A livello nazionale il Cura Italia prevede nello specifico – spiega la Coldiretti – l’estensione dal quarto al sesto grado del rapporto di parentela/affinità per l’utilizzo in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo di parenti ed affini (Art. 105 D.L. 18/2020) disciplinato originariamente dall’articolo 74 della legge Biagi. Un intervento positivo per le attività agricole, e relative attività connesse, che consente di avvalersi di una platea più ampia di soggetti in una situazione in cui con l‘emergenza Coronavirus è diventato – precisa la Coldiretti – più difficile il reperimento della manodopera per le necessità produttive.