Da Burioni a Butac, i fanatici che scatenano la macchina del fango contro Giulio Tarro

Il Coronavirus e la macchina del fango contro Giulio Tarro, che invece è uno dei pochi esperti che sta commentando la pandemia senza fandonie

Contro Giulio Tarro s’è già scatenata la macchina del fango, alimentata dai fanatici del debunking: da Burioni a Butac, il sito “anti-bufale” già sequestrato per querele, gli eroi della comunicazione social attaccano il noto virologo siciliano di fama internazionale che non ha certo bisogno di presentazioni. Ma Tarro li ha già querelati tutti: ha presentato una denuncia di 9 pagine contro le calunnie atte a screditarlo. Tra loro, anche neXtQuotidiano che ha pubblicato un durissimo articolo contro lo scienziato.

Lo scorso anno, dopo diverse sollecitazioni, ho scelto di collaborare attraverso la redazione di articoli per il Giornale dei Biologi e la partecipazione a vari convegni, alle attività dell’ONB, Ordine Nazionale dei Biologi. Questa mia scelta non è evidentemente piaciuta a quanti non condividono le scelte dell’ONB in materia di sicurezza dei vaccini e da allora, attraverso i social network, questi signori non hanno perso occasione per infangarmi ed in più di un’occasione di diffamarmi, costringendomi così a rivolgermi all’autorità giudiziaria per veder tutelare il mio buon nome. Si tratta di gruppi e singoli che non esito a considerare in molti casi eterodiretti che attraverso blog, giornali on line e social network, Facebook su tutti, alimentano un clima di odio nei miei confronti, arrivando ad accusarmi di nefandezze varie, violazione di legge, posizioni antiscientifiche” ha scritto lo scienziato nella denuncia.

Tarro presenta ulteriori rimostranze e accusa “affermazioni allusive e denigratorie per ritenere integrata la fattispecie di cui all’art.595 cp, atteso che una simile presentazione, che va ben oltre il dileggio, lascia intendere al lettore che io mi presti ad operazioni poco trasparenti, addirittura pagando per ricevere onorificenze, come se alla mia età e con il mio curriculum avessi ancora bisogno di riconoscimenti o di celebrità. […] Così si è fatto comprendere che la mia fama è non solo immeritata ma per certi versi inventata di sana pianta, dipingendomi dunque come una sorta di mistificatore capace di ingannare opinione pubblica, Lions e quant’altri hanno espresso parole di stima ed ammirazione nei miei confronti. Non paga di tanto fango la signora continua a descrivermi così: “ … Giulio Tarro ha pubblicato in alcuni giornali seri ma anche in numerosissimi predatory open access journal, riviste farsa che non hanno un serio controllo editoriale (…) dichiara di essere editor della rivista Journal of Vaccine Research & Development edita a Singapore, senza impact factor, talmente scalcagnata da non avere nemmeno un comitato editoriale…”, affermazione quest’ultima palesemente falsa e tendenziosa, sempre con il preciso obiettivo di gettare discredito sulla mia persona (cfr. All.). Non ultroneo sul punto sottolineare come la giurisprudenza di legittimità punisca anche le espressioni “insinuanti” ovvero la divulgazione di comportamento (vero o falso che sia; in questo caso palesemente falso) che incontri la riprovazione della “comune opinione” (cfr. Cass. 40359/2008). A prescindere dalle modalità con cui la signora ha effettuato la ricerca giova in questa sede ricordare che all’inizio degli anni 70 diverso era l’inquadramento della docenza universitaria ed il 29 gennaio del 1971 ho conseguito la libera docenza in Virologia, docenza confermata con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione il 15.12.1976. Nel 1972, mi veniva conferito l’incarico di insegnamento di Microbiologia presso la scuola di specializzazione in Nefrologia Medica della prima facoltà dell’Università di Napoli dopo aver, il 24 gennaio dello stesso anno, ricevuto l’incarico dell’insegnamento di Virologia oncologica sempre presso la prima facoltà dell’Università di Napoli. Trovo paradossale dover spiegare tutto ciò, ma visto che la redattrice non ha avvertito il bisogno di chiedermi conto sono costretto a chiarire in questa sede.. Tra le accuse più infamanti c’è infine quella che così mi descrive: “Giulio Tarro dichiara di aver isolato il Virus Respiratorio Sinciziale nei bambini ammalati durante l’Epidemia del “male oscuro” che ha colpito Napoli verso la fine degli anni Settanta. La sua prima pubblicazione sul tema risulta però essere del 1980 , invece il primo articolo pubblicato dai docenti dell’Università di Napoli del 1979 parla già di isolamento ed identificazione del virus sinciziale. Tarro non è tra gli autori e non compare citato neppure nelle fonti bibliografiche”. Una affermazione tanto odiosa quanto ridicola: sul punto basti leggere le conclusioni della Commissione Giovanardi pubblicate sul Medical World News del 5 marzo 1979 ed il lungo reportage de L’Europeo del 15.2.1979 (cfr All.) Sorvolando sulle altre meschinerie contenute nell’articolo, che un Direttore prima di pubblicare avrebbe avuto il dovere di verificare, orbene non v’è dubbio che ci troviamo innanzi una violazione del mio diritto alla reputazione, intesa alla stregua di quella considerazione che un individuo gode nell’ambiente sociale in cui vive, atteso che le notizie diffuse sono non vere oltre che non pertinenti. Nella reputazione la dottrina fa rientrare anche il decoro professionale, ossia l’immagine che un soggetto ha costruito di sé nel proprio ambiente di lavoro (…) Al lettore distratto che ritenesse una mera critica quella testé descritta sovviene la interpretazione che, costante nel tempo, ci offre la suprema Corte di Cassazione che ricorda come in materia di diffamazione a mezzo stampa, non può riconoscersi l’esimente del diritto di critica storica se la ricostruzione dei fatti, contrastante con quella ufficialmente riconosciuta, si fondi su fonti anonime o non riscontrabili, ovvero su voci correnti. (Sez. 3, Sentenza n. 6784 del 07/04/2016 Presidente: Salmè G. Est./Rel.: De Stefano F. P.M. De Renzis L.). Ed invero, come precisato dalla Cassazione (nella ricordata sentenza 4897/2016 ma anche Cass 04/07/1997 n° 41 e Cass. 25/05/2000 n° 6877), per il legittimo esercizio del diritto di cronaca occorrono tre condizioni: a) la verità della notizia pubblicata; b) l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); c) la correttezza formale nella esposizione (c.d. continenza). In questo caso mancano tanto la verità della notizia quanto la correttezza della esposizione“.

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