Il Tar del Lazio si è espresso sul Dpcm del 2 marzo scorso che ha disposto la didattica a distanza in tutte le scuole delle Regioni in “zona rossa”. I giudici, presidente Antonino Savo Amodio ed estensore Lucia Maria Brancatelli, hanno accolto la domanda cautelare presentata da un gruppo di studenti e genitori di alunni minorenni di tutta Italia, rappresentati dagli avvocati Valerio Onida e Barbara Randazzo, rinviando la discussione di merito all’udienza del 14 luglio.
Con la decisione di oggi, il Tar del Lazio stabilisce che la Presidenza del Consiglio entro il 2 aprile riesamini le misure che, sulla base del Dpcm del 2 marzo, comportano l’automatica chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle ‘zone rosse’, prevedendo il ricorso alla Didattica a Distanza nelle ‘zone gialle’ e nelle ‘arancioni’. La decisione e’ stata adottata, con due ordinanze, dopo i ricorsi proposti da genitori di studenti delle scuole superiori. I giudici hanno accolto le richieste “ai soli fini del riesame da parte della presidenza del consiglio dei ministri delle impugnate previsioni contenute nel Dpcm“.

Il Tar ha inoltre considerato che lo stesso Dpcm impugnato richiama verbali del Comitato Tecnico Scientifico ed altre osservazioni tecnico-scientifiche dai quali “non emergono indicazioni specifiche ostative alla riapertura delle scuole”, ma anche il fatto che “il CTS non sembra avere valutato la possibilita’, nelle zone rosse, di disporre la sospensione delle attivita’ didattiche solo per aree territoriali circoscritte, in ragione del possibile andamento diversificato dell’epidemia nella regione”. Alla fine, per i giudici sussistono gli estremi per la concessione della tutela cautelare invocata dai ricorrenti, ma solo al fine di ordinare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di “riesaminare le misure impugnate alla luce di tutta la documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente, e in particolare di quanto emerge dagli studi medico-scientifici e dalle relazioni scientifiche da essa depositate in giudizio, adottando, all’esito del riesame, un provvedimento specificamente motivato”.
SARS-CoV-2, uno studio scagiona la scuola: “Apertura non responsabile dell’impennata di ottobre-novembre 2020, la chiusura in due regioni non ha influito sulla diminuzione dell’Rt”
Tar conferma Dpcm con stop a teatri e cinema
I giudici hanno ritenuto che “le misure impugnate sono state adottate a seguito di una specifica e articolata istruttoria” e che “nell’ambito del sindacato consentito al giudice amministrativo su scelte di tale tipo, le determinazioni assunte non appaiono inficiate da manifesta illogicita’ e arbitrarieta’“. In piu’, per il Tar “le questioni di legittimita’ costituzionale prospettate in relazione ai decreti legge che hanno autorizzato l’emanazione dei Dpcm non appaiono, sulla base dell’analisi propria della fase cautelare, suscettibili di favorevole apprezzamento, tenuto conto che: l’intervento legislativo ricade nella competenza esclusiva dello Stato a titolo di ‘profilassi internazionale’, che e’ comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla; a fronte della diffusione del virus Sars-CoV-2 il legislatore e’ stato chiamato a fronteggiare una emergenza sanitaria di portata mondiale, correlata alla rapidissima diffusione del COVID-19, malattia in grado di compromettere non solo la salute dei singoli individui ma anche di determinare, a causa del rischio di ‘sovraccarico’ del sistema ospedaliero, un pericolo per l’incolumita’ pubblica; cio’ ha richiesto, a causa della rapidita’ e della imprevedibilita’ di espansione del contagio, ‘l’impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire'”. Non solo, secondo i giudici “le misure via via introdotte, dall’inizio della pandemia, per contrastare e contenere il diffondersi del virus si sono basate sull’adozione di norme di rango primario e sono state adottate nel rispetto di principi di adeguatezza e proporzionalita’ al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita’ di esso”. In ultimo, per il Tar “a fronte del grave quadro epidemiologico, l’interesse di cui e’ portatore l’esponente deve considerarsi recessivo rispetto all’esigenza di tutelare la salute pubblica”.
