“A supporto delle attività per la spedita implementazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero a valere su ogni altra risorsa finanziaria nazionale o europea sino all’esercizio finanziario 2026, presso ogni Commissario è istituito, sino al 31 dicembre 2026, un Ufficio speciale per il contrasto al dissesto idrogeologico”, il cui personale “è individuato dal Commissario, tramite apposita procedura di interpello da avviare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, tra soggetti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato”. E’ quanto si legge nella bozza del ‘decreto Cingolani’, fortemente voluto dal ministro della Transizione ecologica in tema di semplificazioni.
Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico sono di interesse nazionale, gli investimenti pubblici per la difesa del suolo sono prioritari rispetto all’ordinaria gestione di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte, i Commissari di Governo dedicati a questo problema (i presidenti di Regione) esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto al dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento e gli interventi per la difesa del suolo sono considerati come priorità strategica, si legge nella bozza del dl semplificazioni nella parte di competenza del Mite.
I commissari (a cui non è dovuto alcun compenso) indicano le priorità alle rispettive strutture regionali “per la sollecita conclusione dell’iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento”. Il Commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico puo’ individuare un soggetto attuatore, che puo’ anche essere un ente, e il cui compenso e’ “determinato nel limite massimo di 50.000 euro nella componente fissa e nel massimo di 50.000 euro nella componente variabile in base ai risultati raggiunti”. La revoca della nomina del Commissario avviene qualora fosse responsabile di gravi ritardi nell’attuazione degli interventi rispetto ai cronoprogrammi individuati per cui si procede alla nomina di un nuovo Commissario.