Gli ospiti di matrimoni, battesimi e comunioni dovranno esibire il green pass, ovvero il certificato di vaccinazione (con entrambe le dosi), oppure il certificato di guarigione o un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, come previsto dal decreto del 18 maggio. Le nuove linee guida delle Regioni prevedono tra l’altro che in tutte le attivita’ “devono essere usati da parte dei lavoratori dispositivi di protezione delle via aeree finalizzati alla protezione del contagio e deve essere obbligatoria la frequente pulizia e l’igienizzazione delle mani”.
Ci sono poi una serie di indicazioni di carattere generale, che vanno dal “definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio, ai ricambi d’aria e alla possibilita’ di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita” alla possibilita’ di rilevare la temperatura dei clienti fino alla necessita’ di mantenere l’elenco delle presenze per 14 giorni. E’ previsto poi che siano messi a disposizioni degli ospiti dei prodotti per l’igienizzazione delle mani, che vengano areati il piu’ possibili i locali e che vengano privilegiati laddove possibile gli spazi esterni. Per quanto riguarda la ristorazione, salta il limite di massimo 4 persone sedute a mangiare, viene confermato il metro di distanza tra i tavoli e l’utilizzo della mascherina ogni qualvolta che ci si alza. Le nuove linee guida, inoltre, prevedono la possibilita’ di utilizzare le docce in piscine, centri termali e palestre: dovra’ essere garantita una distanza di 2 metri, adeguata sanificazione e areazione.
Feste di matrimonio con green pass anche in zona bianca. Lo precisa la Conferenza delle Regioni. “Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso,devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art.1, comma 14, del decreto-legge 33/2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi di cui all’articolo 9 del dl 52/2021 anche in zona bianca. Il comma 2 dell’art 9 del Dl 65/2021 si limita a stabilire l’anticipazione della possibilita’ delle feste in zona gialla al 15 giugno, ma restano ferme le modalita’ di svolgimento indicate nella norma“.