Green Pass, nuovo DPCM sui controlli: “è vietato conservare il Qr code”

In arrivo nuovo DPCM incentrato sui controlli del Green Pass
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Il governo sta lavorando in queste ore a un nuovo DPCM incentrato sui controlli del Green Pass, obbligatorio sui luoghi di lavoro dal prossimo 15 Ottobre.

Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali, i soggetti preposti alla verifica” del Green Pass “possono” richiederlo ai lavoratori “con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro,” si legge nella bozza di DPCM che regola il controllo del Green Pass sui luoghi di lavoro.

Per i controlli del Green Pass effettuati con App, “è fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (qr code) delle certificazioni verdi Covid-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle” per il controllo per l’accesso al lavoro “le informazioni rilevate dalla lettura dei qr code e le informazioni fornite in esito ai controlli” stessi.

Il sistema Tessera sanitaria “acquisisce tramite apposito modulo online, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma” del Green Pass, “i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all’estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale che richiedono l’emissione della certificazione verde COVID-19 in Italia per avere accesso ai servizi e alle attività“, incluse quelle di lavoro, per le quali è previsto l’obbligo di pass, prevede la bozza del DPCM.

Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale Dgc, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano” una delle condizioni per il rilascio della certificazione verde (vaccinazione, avvenuta guarigione o effettuazione del tampone).

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