La proroga del blocco degli sfratti per morosita’ – disposta dal legislatore in presenza di una situazione eccezionale come la pandemia da COVID-19 – e’ una misura dal carattere intrinsecamente temporaneo in quanto e’ destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, “senza possibilita’ di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprieta’ raggiunto il limite massimo di tollerabilita’, pur considerando la sua funzione sociale (articolo 42, secondo comma della Costituzione)“. E’ un passaggio della motivazione della sentenza n. 213 depositata giovedì 11 novembre (redattore Giovanni Amoroso) con cui la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimita’ delle proroghe (dall’1 gennaio al 30 giugno 2021 e poi dall’1 luglio al 31 dicembre 2021) della sospensione dell’esecuzione di alcuni provvedimenti di rilascio di immobili, come anticipato con comunicato stampa del 20 ottobre 2021.
In particolare, la Corte ha dichiarato non fondate le censure sollevate dai giudici dell’esecuzione presso i Tribunali di Trieste e di Savona relative all’articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020 numero 183 (cosiddetto “milleproroghe”) e all’articolo 40-quater del decreto legge 22 marzo 2021 numero 41 (cosiddetto “sostegni”). Nella sentenza si legge che, se all’inizio dell’emergenza la sospensione era generalizzata, con le successive proroghe – su cui si appuntavano i dubbi di legittimita’ costituzionale – il legislatore ne ha via via ridotto l’ambito di applicazione, operando un progressivo e ragionevole aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco. Ma la Corte ha soprattutto evidenziato la natura intrinsecamente temporanea della misura e l’impossibilita’ che venga prorogata oltre la scadenza del 31 dicembre 2021. Resta ferma, osserva la sentenza, la possibilita’ per il legislatore, qualora lo richieda l’evolversi dell’emergenza pandemica, di adottare misure diverse da quella della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio (o di alcuni di essi) e idonee a realizzare un bilanciamento adeguato dei valori costituzionalmente rilevanti che vengono in gioco.