Covid: ecco la circolare sulla gestione delle quarantene nelle scuole

Il documento contiene una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da Sars-CoV-2 nelle scuole
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Il ministero della Salute ha ultimato la circolare con le indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico. Il documento, elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità, dal ministero della salute, dal ministero dell’Istruzione e dalle Regioni, che contiene una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da Sars-CoV-2, anche alla luce dell’aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di Sars-CoV-2 in comunità, al fine di favorire la didattica in presenza e rendere più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, verrà diramato, a stretto giro, agli Uffici Scolastici Regionali e istituzioni scolastiche mediante nota di accompagnamento a firma successiva. ” nel rispetto della normativa vigente della privacy, gestibili sin dalle prime fasi direttamente dal dirigente scolastico e dal referente scolastico Covid-19, in stretta collaborazione con il Ddp”.

”Resta inteso che a tali automatismi potrà seguire eventuali azioni di sanità pubblica, specifiche e puntuali, in seguito alla valutazione del rischio effettuato dal DdP, che rimane comunque incarico della disposizione delle misure da intraprendere (inclusi l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici) – prosegue la circolare in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche (incluso l’isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP”. ”Poiché nel contesto scolastico è attualmente previsto l’utilizzo di mascherine, secondo le modalità previste dai protocolli di sicurezza vigenti, una parte dei contatti in ambito scolastico potrebbe essere considerato a basso rischio, con l’ introduzione di una strategia di ‘sorveglianza con testing’ specifica – si legge nel documento – Si ricorda che in base alle indicazioni fornite dalla circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 la quarantena non è prevista per i contatti come un basso rischio eccetto che in presenza di variante Beta definita o confermata”. 

Nelle indicazioni operative si riportano le indicazioni relative all’individuazione e alla gestione dei contatti di casi Covid-19, con le relative misure di sorveglianza con testing e quarantena, in ambito scolastico. ”Queste indicazioni sono applicabili nelle comunità scolastiche (inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale-Iefp) – si ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni sono differenziate in base ai soggetti interessati, alla classe frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati correlati epidemiologicamente nella classe/scuola”. ”– il referente scolastico Covid-19 (circolare Ministero della salute n. 17167 del 21 agosto 2020) o il dirigente scolastico, secondo la procedura concordata con il Dipartimento di prevenzione, individua i possibili contatti scolastici del caso positivo secondo le indicazioni riportate nelle Tabelle 1 – 2 – 3 – 4 e trasmette loro (o ai loro genitori /tutori, nel caso di minori) le disposizioni preventive standardizzate, predisposte dal DdP in accordo al presente documento, da intraprendere sulla base del presente protocollo, fornendo così le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione, fatta diversa indicazione da parte del Ddp. Qualora il Ddp non sia già intervenuto, il referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico segnala al Ddp la presenza del caso positivo a scuola, i contatti scolastici individuati e comunica agli interessati le istruzioni standardizzate che sono state loro fornite”. 

“I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, eseguire ‘ un test antigenico o molecolare, inclusi anche i test molecolari su campione salivare come circolare del Ministero della Salute, gratuito e valido ai fini diagnostici nella tempistica prevista nella tabella stessa. La modalità di prescrizione di tali test seguirà l’organizzazione regionale – si sottolinea nel documento – Si riportano qui le definizioni usate in tabella sulla tempistica dei test. un. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il Mmg/pls e non si reca a scuola. Il referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. B. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. Il referente Covid-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura scolastica localmente per i casi positivioccorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici”. ”Il Ddp in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere come da tabelle 1-2- 3-4 e la relativa tempistica di rientro a scuola”, spiega ancora la Il referente Covid-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura scolastica localmente per i casi positivioccorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici”. ”Il Ddp in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere come da tabelle 1-2- 3-4 e la relativa tempistica di rientro a scuola”, spiega ancora la Il referente Covid-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura scolastica localmente per i casi positivioccorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici”. ”Il Ddp in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere come da tabelle 1-2- 3-4 e la relativa tempistica di rientro a scuola”, spiega ancora la circolare. ”I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del Ddp/ referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test”, si precisato nel documento. 

”Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing – spiega la circolare – il rientro a scuola dopo l’effettuazione del test a T0 potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del Ddp. Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone. I DdP comunicano tempestivamente al referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico eventuali casi di positività. Relativamente al test a T5, è facoltà del DdP si dispone di sanità pubblica (ad e quarantena) qualora non venga effettuato il test”. Il documento sottolinea che ”in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono sottovalutare, in collaborazione con il referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, in base all’attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all’indagine epidemiologica. L’operatore di sanità pubblica inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone hanno avuto un’esposizione ad alto rischio, e quindi procedere di quarantena, a cui dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte). Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di considerare ridotto l’insegnante/ della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all’interno della classe in cui è stato individuato il caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l’insegnante deve rispettare’ ‘. ”È opportuno – si precisa – che in ogni Asl siano identificati dei referenti per ogni scuola, i quali possano intervenire tempestivamente supportando il referente scolastico Covid-19/dirigente scolastico e prioritizzando i test del T0. È altresì raccomandato che i DdP predispongano preventivamente le indicazioni standardizzate per la gestione dei contatti scolastici e la sorveglianza con testing e che le mettano a disposizione dei referenti scolastici Covid-19 e del Dirigenti Scolastici”.

 ”Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportiva in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di tenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della maschere incontrando altre persone oltre ai familiari – si legge nel documento – In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con Covid- 19 il soggetto (oi genitori in caso di soggettonne) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena. Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto effettuazione) dei test di inizio sorveglianza di una parte dei contatti, il oltre a porre in quarantena i contatti senza test, può valutare le strategie opportune per la tutela della salute, inclusa la possibilità di i contatti individuati la pubblicazione per tutti gli screening (a prescindere dal loro esito al test di screening”. ”Nei soggetti sottoposti a quarantena, compatibilmente sia con la situazione epidemiologica in corso sia con le capacità di testing disponibili in ogni contesto, circolare. il documento ricorda che ”i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza infine dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico ) fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso Covid-19. In questo documento il soggetto vaccinato è colui che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n.36254 dell’11 agosto 2021. Le indicazioni relative alla localizzazione nella situazione epidemiologica attuale e andranno rivalutati in caso di aumento della circolazione virale o altra rilevante modifica della situazione epidemiologica”.

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