Sarà reintegrata senza obbligo di vaccino. E’ quanto deciso dal tribunale che è stato chiamato a valutare il caso di un’infermiera sospesa perché non si voleva vaccinare. Il giudice del lavoro di Velletri, con un’ordinanza, ha sancito il rientro a lavoro nell’Asl Roma 6 di un’infermiera che si è rifiutata di sottoporsi al vaccino.
L’ordinanza è stata pubblicata il 14 dicembre dalla sezione lavoro del tribunale di Velletri, secondo cui deve essere reintegrata, sebbene assegnata a mansioni diverse, l’infermiera che non vuole sottoporsi a vaccino, perché l’azienda medio-grande ha sicuramente facoltà di impiegarla senza rischi per la salute pubblica. È un’interpretazione costituzionalmente orientata, infatti, a imporre la sospensione del dipendente soltanto quando non è possibile garantire la permanenza in servizio in sicurezza.
Dunque, anche se la collaboratrice non si è vaccinata, deve essere reintegrata e pagata fino a quando non individuerà compiti compatibili. Sarebbe “un’indebita compromissione dei diritti dei singoli“, scrive il giudice, confermare la sospensione dal servizio laddove è emerso che in un sito di competenza dell’Asl è possibile organizzare i compiti dei dipendenti facendo lavorare anche chi non è vaccinato senza rischio specifico.
Il lavoratore che non ottempera all’obbligo può essere adibito a mansioni inferiori, e dunque guadagnare meno sia pure in via residuale, mentre il dipendente che appartiene alla categoria a rischio, e dunque non può vaccinarsi, ha diritto a mantenere la retribuzione.
“Revoca il provvedimento di sospensione impugnato e ordina alla parte convenuta di affidare alla ricorrente lo svolgimento di compiti compatibili per il tipo o per le modalità di svolgimento con l’esigenza di tutelare la salute pubblica e adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza secondo le direttive indicate in motivazione; con obbligo della corresponsione della retribuzione sino all’individuazione di tali compiti;
Condanna la parte resistente a pagare le spese di lite che liquida in €2.000,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione“, ha precisato la Cassazione.