Scuole chiuse in Campania, ordinanza bocciata dal Tar: genitori e Consiglio dei Ministri hanno vinto, si torna in presenza

L'ordinanza del presidente De Luca è "palesemente contrastante rispetto alle scelte, politiche, operate a livello di legislazione primaria, peraltro incidente in maniera così evidentemente impattante sui livelli uniformi (a livello nazionale) di fruizione di servizi pubblici tra i quali quello scolastico"

Ci risiamo. Chiudere le scuole sulla base di numeri non emergenziali sortisce come sempre il medesimo effetto: i genitori fanno e ricorso e, giustamente, lo vincono. La scuola, lo dicono ormai tutti gli esperti, deve essere in presenza, perché il Covid sta divenendo endemico e bisogna cominciare a trattarlo come un’influenza stagionale.

L’ordinanza numero 1 firmata l’8 gennaio dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con la quale si rinviava al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie, è “palesemente contrastante rispetto alle scelte, politiche, operate a livello di legislazione primaria, peraltro incidente in maniera così evidentemente impattante sui livelli uniformi (a livello nazionale) di fruizione di servizi pubblici tra i quali quello scolastico“. Lo scrive il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, nel decreto con il quale accoglie il ricorso presentato da alcuni genitori e sospende l’efficacia del provvedimento. Il giudice amministrativo cita il decreto legge del 6 agosto 2021 poi convertito con legge n.133 del 24 settembre recante “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021-2022 e misure per prevenire il contagio da Sars-Covid nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie“. Secondo il Tar Campania “la normativa di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di ‘prevenire il contagio’ e di garantire, nel contempo, il loro espletamento ‘in presenza'”. Ciò “esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura ‘contingibile’, presuppongono che non sia possibile individuare una diversa ‘regola’ della concreta fattispecie“.

Il giudice ricorda che “le ordinanze emergenziali si giustificano nell’ordinamento, e si fanno legge nel caso concreto, solo ove ricorra, oltre all’urgenza, la mancanza di altra regola che abbia previsto la fattispecie e l’abbia regolata“. Non è questo il caso, secondo il TAR Campania, in quanto il decreto legge ha “tenuto conto dell’emergenza specifica” e ha disciplinato il settore scolastico “proprio nel caso preso in considerazione dall’ordinanza impugnata, ossia la permanenza dello stato di emergenza con i suoi connessi e del tutto prevedibili precipitati fattuali (eventuale aumento dei contagi, inevitabile stress-test imposto alle strutture sanitarie, sofferenza del sistema trasportistico)“.

La Quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto anche l’istanza cautelare presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dell’Istruzione e della Salute e, contestualmente sospeso, anche in questo caso l’ordinanza con la quale la Regione Campania ha disposto la didattica a distanza in tutte le scuole del territorio per criticità legate alla pandemia da Sars-Cov-2. La trattazione collegiale è stata fissata per l’8 febbraio prossimo.