L’obbligo del vaccino anti Covid per gli Over 50 parte da oggi, 8 gennaio, fino al 15 giugno 2022, dopo la pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale. L’obbligo è stato voluto “Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”, si legge nel documento. L’obbligo non sussiste “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita”.
Per i cittadini che non adempiono alle norme previste dal nuovo decreto legge che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli Over 50 sono previste sanzioni economiche che differiscono tra lavoratori e non lavoratori. Nel primo caso, a decorrere dal 15 febbraio 2022, sui luoghi di lavoro sarà necessario esibire il Green Pass rafforzato, nel secondo caso le sanzioni potranno essere elevate dal 1° febbraio 2022.
Ecco nel dettaglio le tariffe delle multe e i rischi accessori:
- dal 1° febbraio 2022 sono comminati 100 euro di sanzione per i non lavoratori che non hanno ricevuto le somministrazioni o non abbiano ancora ricevuto la dose booster (a distanza di sei mesi dalla seconda);
- dal 15 febbraio 2022 è prevista la sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l’obbligato al vaccino è un lavoratore;
- sanzione da 600 a 1500 euro se l’obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza Green Pass rafforzato (da vaccinazione o da guarigione). “La sanzione è irrogata dal Prefetto”, come specificato su Gazzetta Ufficiale.
Alle sanzioni previste nell’ultimo dl Covid, “si aggiungono a quelle già contemplate dalle norme che hanno prescritto il green pass “rafforzato” per accedere a determinati servizi e attività come ad esempio, ristoranti, palestre, treni, autobus, cinema, teatri, stadi. In questi casi, infatti, chi è tenuto al Green pass rafforzato e quindi alla vaccinazione (indipendentemente dall’età) soggiace a un’ulteriore sanzione da 400 a 1000 euro se colto senza green pass rafforzato nei luoghi nei quali è necessario”.
Agenzia delle Entrate a caccia di no-vax
Le sanzioni per chi non si vaccina verranno effettuate dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che vi provvede, “sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalità, il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni”.
Le multe
- Nel decreto si specifica che è vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo vaccinale. E che la violazione delle disposizioni è sanzionata con il pagamento di una somma tra i 600 e i 1.500 euro, restando ferme anche le conseguenze disciplinari.
- Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro può impiegare i lavoratori a mansioni anche diverse. Senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, ma «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
- Poi ci sono le sanzioni.
Riceverà una multa di cento euro chi alla data del 1 febbraio 2022
- non abbia avuto almeno una dose di vaccino,
- chi non ha completato il ciclo vaccinale nei termini previsti dal ministero della salute;
- chi non ha effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.
La sanzione è comminata dal ministero della salute attraverso l’Agenzia delle entrate che provvede acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria.
Il ministero comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento. E indica il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale. Oppure la presenza di un’altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.
I soldi delle multe andranno al Fondo emergenze nazionali. *L’opposizione alla sanzione può essere effettuata presso il Giudice di Pace. L’Avvocatura dello Stato si costituirà per conto dell’AdE.


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