Peste suina africana, il nuovo dl: “misure urgenti per arrestare la diffusione”

Emanato oggi un nuovo dl volto all'eradicazione della peste suina africana nei cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione nei suini da allevamento
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La peste suina si sta diffondendo sempre di più in Italia. Il rischio, ora, è che il virus passi dai cinghiali ai suini da allevamento. Allo scopo di contenerne la diffusione, il Presidente della Repubblica “Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni indifferibili finalizzate alla eradicazione della peste suina africana nei cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell’Unione europea, nonché al fine di salvaguardare le esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera“, ha emesso oggi un apposito decreto legge.

Ecco il testo del decreto:

1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa), che include la ricognizione della consistenza della specie all’interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l’indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalita’, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento della peste suina africana.

2. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle disposizioni:
a) del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle peste suina, presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 dal Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
b) del «Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici» del 21 aprile 2021.

3. Ai fini della gestione, i Piani regionali sono adottati in conformita’ al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla «Gestione del cinghiale e peste suina africana Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione» redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica.

4. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati previo parere
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina da
rendere entro venti giorni dalla richiesta della regione o della provincia autonoma competente per territorio. Tenuto conto dei gravi
rischi di diffusione della peste suina africana e dell’esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari e il relativo impatto economico che l’epidemia può arrecare all’intero settore suinicolo italiano, i Piani regionali di cui al comma 1, fermo restando il rispetto della normativa dell’Unione in materia di valutazione ambientale, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano
i piani avvalendosi delle guardie provinciali, dei coadiutori e dei
soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. All’interno
delle aree protette i prelievi sono attuati dal personale d’istituto
e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto
svolgimento delle operazioni di prelievo e’ esercitata dal Comando
delle Unita’ forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei
Carabinieri nonche’ dall’Azienda sanitaria locale (ASL) competente
per territorio.

6. Gli animali abbattuti nell’ambito delle azioni previste dal
presente decreto e destinati al consumo alimentare sono sottoposti
alle attivita’ di ispezione e controllo igienico sanitario da parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio. I dati
raccolti nell’ambito delle attivita’ ispettive, nonche’ quelli derivanti dalle attivita’ di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), ivi inclusi quelli sulla Trichinella spp, confluiscono nel Sistema informativo veterinario (VETINFO) del Ministero della salute.

7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della
transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, sono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per
gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e
modalita’ di allevamento. Le recinzioni necessarie ad assicurare il
confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti
norme di biosicurezza sono realizzate anche in deroga alle
disposizioni dei regolamenti edilizi.

Art. 2
Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA

1. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle
attivita’ di cui all’articolo 1 e valutare l’efficacia delle misure
adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, e’
nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per
prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali
competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le
strutture amministrative e tecniche regionali nonche’ gli enti
territorialmente competenti per le finalita’ di cui all’articolo 1;
b) verifica la regolarita’ dell’abbattimento e distruzione degli
animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonche’
le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL
competente.

3. Qualora le regioni o le province autonome non adottino nel
termine previsto i piani di cui all’articolo 1, comma 1, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della
salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari
regionali e le autonomie assegna il termine di trenta giorni per
adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine il
Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma
interessata, su proposta dei Ministri competenti, ordina al
Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva. Alla
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della
regione o della provincia autonoma interessata.

4. Il Commissario straordinario si avvale del supporto dell’Unita’
centrale di crisi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, relativamente alle misure per
il contrasto della peste suina africana in Italia, operativa presso
il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell’ISPRA
e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.

5. Il Commissario straordinario, per l’esercizio dei compiti
assegnati dal presente articolo, si avvale degli enti del Servizio
sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie
animali delle seguenti amministrazioni: Ministero della salute,
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero
della transizione ecologica, regioni, province, Citta’ metropolitane,
comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle
Unita’ forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei
Carabinieri, Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La
Direzione generale della sanita’ animale e dei farmaci veterinari del
Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo
svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A tale fine
la Direzione generale della sanita’ animale e dei farmaci veterinari
e’ potenziata con un contingente massimo pari a dieci unita’ di
personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni,
in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita’
richiesti dal Commissario straordinario per l’espletamento delle
proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche,
nonche’ del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e
delle Forze armate. Detto personale e’ posto, ai sensi dell’articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento
economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della medesima.

6. Il Commissario straordinario, nell’ambito delle funzioni
attribuite dal presente articolo, al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo’ adottare
con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto
dei principi generali dell’ordinamento e del principio di
proporzionalita’ tra misure adottate e finalita’ perseguite. Tali
provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in
volta interessate dal provvedimento.

7. Il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici
mesi, prorogabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli
affari regionali e le autonomie, per una sola volta, per un ulteriore
periodo di dodici mesi. Del conferimento dell’incarico e’ data
immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

8. L’incarico di Commissario straordinario e’ compatibile con altri
incarichi pubblici ed e’ svolto a titolo gratuito.

9. Sull’attivita’ del Commissario straordinario, il Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisce
periodicamente al Parlamento.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alla Regione Sardegna.

Art. 3
Sanzioni

1. Chiunque, nell’ambito delle attivita’ di attuazione dei Piani
regionali di cui all’articolo 1, dello svolgimento di attivita’
venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto
coinvolto in un sinistro con cinghiali, rinviene esemplari di tale
specie feriti o deceduti, segnala il rinvenimento immediatamente al
servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’inosservanza della
disposizione di cui al comma 1 comporta l’irrogazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria in misura di euro 500. La sanzione
amministrativa e’ irrogata dal Prefetto territorialmente competente e
si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

Art. 4
Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.

Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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